Assicurazione Strutture Sanitarie

La polizza per strutture sanitarie e socio-sanitarie è una copertura assicurativa destinata a tutelare le strutture pubbliche e private dai danni causati a terzi (RCT) e al personale dipendente (RCO) nello svolgimento delle attività sanitarie e assistenziali. Si tratta di una copertura fondamentale per garantire la sicurezza operativa delle strutture, la tutela economica dell’ente e la protezione dei pazienti e degli operatori coinvolti.

Le strutture che possono beneficiare di questa copertura includono aziende sanitarie pubbliche, cliniche private, poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici, strutture residenziali socio-sanitarie, centri riabilitativi, cliniche odontoiatriche e strutture veterinarie.

UP Intermediazioni Assicurative, intermediario assicurativo iscritto al RUI - IVASS n. E000144737 affianca le strutture sanitarie nella scelta della copertura assicurativa più adeguata, analizzando le caratteristiche dell’attività e individuando le soluzioni più idonee tra quelle disponibili sul mercato assicurativo.

Cos’è la polizza RC Strutture Sanitarie

La polizza RC Strutture Sanitarie è un contratto assicurativo che interviene per risarcire i danni causati involontariamente a terzi o al personale dipendente durante lo svolgimento delle attività sanitarie e assistenziali.

La polizza include due principali garanzie:

  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che tutela la struttura per i danni causati a pazienti, visitatori, fornitori o altri soggetti esterni;
  • Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), che copre gli infortuni o le malattie professionali del personale dipendente.

La copertura può includere anche la responsabilità professionale sanitaria (Medical Malpractice) e la responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della struttura.

Normativa di riferimento

La responsabilità delle strutture sanitarie è disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco), che stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera.

Il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce i requisiti minimi delle coperture assicurative e i massimali obbligatori. L’attività assicurativa è inoltre disciplinata dal D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private e dai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018 relativi alla distribuzione assicurativa e alla trasparenza informativa.

A cosa serve e quando è richiesta

La polizza RC per strutture sanitarie serve a proteggere la struttura dalle conseguenze economiche derivanti da richieste di risarcimento avanzate da pazienti, visitatori o dipendenti.

La copertura è obbligatoria per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e può riguardare anche attività accessorie come ricerca clinica, formazione del personale sanitario, telemedicina e attività di libera professione intramuraria.

Come funziona la copertura assicurativa

La maggior parte delle polizze RC sanitarie opera con formula claims made, che prevede la copertura delle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza.

Le coperture possono prevedere:

  • retroattività fino a 10 anni;
  • ultrattività (postuma) in caso di cessazione dell’attività;
  • clausole di estensione della copertura per specifiche attività sanitarie.

In caso di sinistro la compagnia assicurativa verifica la copertura e procede alla liquidazione del danno entro i limiti del massimale previsto dalla polizza.

Garanzie base

La polizza RC Strutture Sanitarie può includere la copertura per:

  • attività del direttore sanitario e del personale medico e paramedico;
  • utilizzo di strutture, impianti e attrezzature sanitarie;
  • attività diagnostiche e terapeutiche;
  • attività scientifiche, formative e di ricerca;
  • trasporto sanitario dei pazienti;
  • raccolta e gestione di sangue, organi o tessuti.

Garanzie opzionali

  • perdite patrimoniali;
  • copertura per attività di consulenza tecnica (CTU/CTP);
  • copertura per attività libero professionale;
  • copertura per gestione di materiali biologici.

Esclusioni principali

  • multe e sanzioni amministrative;
  • danni derivanti da atti dolosi;
  • danni legati a incidenti informatici non coperti da specifica polizza cyber;
  • violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massimali assicurativi

Secondo il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 i massimali minimi variano in base alla tipologia di struttura sanitaria.

  • ambulatori senza prestazioni chirurgiche: €1.000.000 per sinistro;
  • strutture ambulatoriali e socio-sanitarie: €2.000.000 per sinistro;
  • strutture chirurgiche e ospedaliere: €5.000.000 per sinistro;
  • massimale RCO minimo: €2.000.000 per sinistro.

Documentazione necessaria

  • documento di identità del legale rappresentante;
  • visura camerale aggiornata;
  • descrizione delle attività svolte dalla struttura;
  • dati economici e fatturato annuo.

Il ruolo dell’intermediario assicurativo

UP Intermediazioni Assicurative, intermediario assicurativo iscritto al RUI - IVASS n. E000144737 assiste le strutture sanitarie nella valutazione delle coperture assicurative, nella raccolta della documentazione e nella gestione dei rapporti con le compagnie assicurative.

L’intermediario assicurativo analizza il rischio e individua le soluzioni più adeguate per garantire una copertura assicurativa conforme alla normativa e alle esigenze operative della struttura.

Collegamenti interni

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