Assicurazione strutture sanitarie

L’assicurazione strutture sanitarie è una copertura di responsabilità civile destinata a proteggere strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private dalle richieste di risarcimento collegate allo svolgimento dell’attività sanitaria, assistenziale, diagnostica, terapeutica e riabilitativa.

La polizza RC strutture sanitarie è rilevante per cliniche private, poliambulatori, RSA, centri diagnostici, laboratori di analisi, strutture riabilitative, centri medici, strutture socio-sanitarie e organizzazioni che erogano prestazioni sanitarie in forma imprenditoriale, societaria o organizzata.

La copertura ha una funzione patrimoniale e operativa: tutela la struttura rispetto a richieste risarcitorie avanzate da pazienti, visitatori, collaboratori, dipendenti o altri soggetti danneggiati, nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza. La valutazione deve tenere conto dell’attività svolta, della sinistrosità pregressa, del numero di operatori sanitari, delle specializzazioni, dei massimali, della retroattività e delle eventuali misure di gestione del rischio clinico.

L’assicurazione strutture sanitarie rientra tra le principali assicurazioni per aziende e presenta collegamenti diretti con le coperture di RC professionale area medica, con la polizza RC medico e con le soluzioni dedicate alla gestione dei rischi digitali, come la polizza Cyber Risk.

Verifica la copertura RC della struttura sanitaria

Prima dell’emissione è utile controllare attività sanitaria svolta, forma organizzativa, massimali, retroattività, regime claims made, sinistrosità pregressa, numero di operatori, requisiti normativi e documentazione disponibile.

Verifica la copertura sanitaria

Indice dei contenuti

Cos’è l’assicurazione strutture sanitarie

L’assicurazione strutture sanitarie è una polizza di responsabilità civile che tutela la struttura rispetto alle conseguenze economiche derivanti da danni involontariamente causati a terzi o a prestatori d’opera nell’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria.

La copertura può riguardare la responsabilità della struttura per fatti propri, per carenze organizzative, per attività svolte dal personale sanitario e non sanitario, per prestazioni erogate all’interno della struttura e per danni riconducibili all’organizzazione dell’attività sanitaria.

La polizza può comprendere responsabilità civile verso terzi, responsabilità civile verso prestatori d’opera, responsabilità sanitaria della struttura, Medical Malpractice e garanzie connesse alle attività assistenziali, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative o socio-sanitarie.

La costruzione della copertura deve essere coerente con il profilo di rischio della struttura. Una RSA, un laboratorio di analisi, una clinica chirurgica, un centro diagnostico e un poliambulatorio presentano esposizioni differenti e richiedono valutazioni assuntive diverse.

Normativa di riferimento

La responsabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie è disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle cure, responsabilità professionale sanitaria e obblighi assicurativi.

Il quadro normativo è stato integrato dal Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, i requisiti delle misure analoghe di assunzione diretta del rischio, il trasferimento del rischio in caso di subentro dell’impresa assicurativa e la previsione di fondi rischi e fondi riserva sinistri.

  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Legge Gelli-Bianco;
  • articolo 10 della Legge 24/2017, in materia di obblighi assicurativi;
  • Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, sui requisiti minimi delle polizze e delle misure analoghe;
  • D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private;
  • Regolamento IVASS n. 40/2018, per la distribuzione assicurativa;
  • Regolamento IVASS n. 41/2018, per informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi;
  • normativa civilistica in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
  • condizioni generali e particolari della polizza assicurativa.

Il Decreto 232/2023 ha introdotto un riferimento particolarmente importante per la verifica delle coperture sanitarie, perché definisce requisiti minimi, classi di rischio, criteri temporali della garanzia, misure analoghe e obblighi collegati alla gestione del rischio assicurativo.

A cosa serve la polizza RC strutture sanitarie

La polizza RC strutture sanitarie serve a proteggere il patrimonio della struttura dalle richieste di risarcimento derivanti da danni collegati all’attività sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, diagnostica o riabilitativa.

La copertura è rilevante sia per la tutela economica della struttura sia per la corretta gestione del rischio clinico. In presenza di una richiesta risarcitoria, la polizza consente di attivare le garanzie previste dal contratto, nei limiti dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle condizioni pattuite.

  • danni ai pazienti;
  • errori diagnostici, terapeutici o assistenziali;
  • responsabilità sanitaria della struttura;
  • responsabilità derivante da attività mediche e paramediche;
  • danni causati da carenze organizzative o gestionali;
  • infortuni o danni ai prestatori d’opera;
  • richieste risarcitorie collegate ad attività sanitarie svolte presso la struttura;
  • responsabilità connesse all’utilizzo di impianti, locali e attrezzature.

La polizza non elimina l’esigenza di una corretta organizzazione sanitaria e di adeguate procedure di prevenzione del rischio, ma costituisce uno strumento essenziale per trasferire parte dell’esposizione economica connessa all’attività.

Quali strutture sanitarie sono interessate

La copertura può riguardare strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, con caratteristiche molto diverse tra loro. La valutazione del rischio deve partire dall’attività effettivamente svolta e dal livello di esposizione clinica, assistenziale e organizzativa.

  • cliniche private;
  • case di cura;
  • RSA e strutture residenziali assistenziali;
  • poliambulatori specialistici;
  • centri diagnostici;
  • laboratori di analisi;
  • centri di fisioterapia e riabilitazione;
  • strutture socio-sanitarie;
  • centri medici polispecialistici;
  • strutture che erogano prestazioni sanitarie anche tramite telemedicina.

La stessa categoria generale di “struttura sanitaria” può comprendere rischi molto diversi. Per questo motivo la copertura deve essere costruita sulla base dell’organizzazione, delle prestazioni erogate, del personale coinvolto, del fatturato, del numero di accessi e della sinistrosità pregressa.

Come funziona la formula claims made

Molte polizze RC sanitarie operano in regime claims made. In questa formula la copertura riguarda le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché riferite a fatti rientranti nel periodo di efficacia temporale previsto dal contratto.

Nella RC sanitaria la verifica della claims made è fondamentale perché incide direttamente sull’operatività della copertura. Occorre controllare il periodo di retroattività, l’eventuale ultrattività, la continuità assicurativa e le condizioni applicabili in caso di cambio compagnia o cessazione dell’attività.

  • periodo di validità della polizza;
  • data della richiesta di risarcimento;
  • periodo di retroattività;
  • eventuale garanzia postuma o ultrattiva;
  • sinistri e circostanze note prima della stipula;
  • continuità rispetto a polizze precedenti;
  • eventuali esclusioni o limitazioni temporali.

Una copertura claims made non deve essere valutata solo sul premio o sul massimale. La retroattività e la gestione delle circostanze note sono elementi decisivi per comprendere se la polizza sia realmente coerente con l’esposizione della struttura.

Garanzie principali della polizza

Le garanzie effettivamente comprese dipendono dal testo di polizza e dal profilo della struttura. In generale, una copertura RC strutture sanitarie può includere diverse aree di responsabilità.

  • Responsabilità Civile verso Terzi;
  • Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera;
  • responsabilità sanitaria della struttura;
  • Medical Malpractice;
  • responsabilità per attività medica, infermieristica e assistenziale;
  • responsabilità del direttore sanitario, nei limiti previsti dal contratto;
  • responsabilità derivante dall’utilizzo di locali, impianti e attrezzature;
  • responsabilità per attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
  • responsabilità collegata a prestazioni svolte da personale operante presso la struttura.

È importante verificare se la polizza copre anche il personale non dipendente, i collaboratori, i professionisti convenzionati, l’attività intramuraria, la telemedicina e le attività accessorie eventualmente svolte dalla struttura.

Garanzie opzionali ed estensioni

A seconda della struttura e delle attività svolte, possono essere necessarie estensioni specifiche. Le garanzie opzionali devono essere valutate con prudenza, perché non sempre sono automaticamente comprese nella copertura principale.

  • perdite patrimoniali, se previste dal contratto;
  • copertura per attività libero-professionale intramuraria;
  • estensioni per collaboratori e professionisti non dipendenti;
  • attività di telemedicina;
  • gestione di materiali biologici, organi, sangue o tessuti, se pertinente;
  • spese legali e peritali nei limiti previsti;
  • attività scientifiche, didattiche o formative;
  • coperture cyber per dati sanitari e sistemi informatici;
  • estensioni connesse a specifiche specializzazioni cliniche o diagnostiche.

Le strutture sanitarie gestiscono spesso dati particolarmente sensibili e sistemi informatici essenziali per l’operatività. Per questo motivo la copertura RC sanitaria può essere affiancata, quando opportuno, da una polizza Cyber Risk dedicata alla protezione dei rischi digitali.

Massimali e requisiti minimi

Il massimale della polizza RC strutture sanitarie deve essere determinato in funzione della tipologia di struttura, delle attività svolte, del volume di prestazioni, della classe di rischio, della sinistrosità pregressa e dei requisiti minimi previsti dalla normativa applicabile.

Il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 ha introdotto un quadro di riferimento per i requisiti minimi delle coperture assicurative e per l’individuazione di classi di rischio con massimali differenziati. La valutazione del massimale non dovrebbe quindi basarsi solo su una soglia economica astratta, ma sull’effettiva esposizione della struttura.

  • tipologia di struttura sanitaria o sociosanitaria;
  • attività ambulatoriale, diagnostica, chirurgica, assistenziale o riabilitativa;
  • numero di operatori sanitari e prestatori d’opera;
  • fatturato e volume di prestazioni;
  • sinistrosità pregressa;
  • presenza di attività ad alta esposizione clinica;
  • eventuali requisiti minimi di legge;
  • franchigie, scoperti e massimali aggregati annui.

Prima dell’emissione è opportuno verificare il massimale per sinistro, il massimale annuo aggregato, il massimale RCO, eventuali sottolimiti e le condizioni applicabili alle singole garanzie.

Durata, retroattività e ultrattività

Nelle polizze RC sanitarie la durata della copertura deve essere valutata insieme al regime temporale della garanzia. La semplice validità annuale della polizza non è sufficiente per comprendere l’effettiva protezione, perché in regime claims made assume rilievo il momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento.

La retroattività consente di coprire richieste presentate durante la validità della polizza ma riferite a fatti avvenuti in un periodo precedente, nei limiti indicati dal contratto. L’ultrattività o postuma, invece, riguarda le richieste presentate dopo la cessazione della polizza o dell’attività, quando prevista.

Questi elementi sono particolarmente importanti in caso di cambio compagnia, cessazione dell’attività, trasformazione societaria, fusione, cessione di struttura o presenza di sinistri e circostanze pregresse.

Quando è richiesta l’assicurazione strutture sanitarie

La copertura è richiesta quando una struttura svolge attività sanitaria o sociosanitaria ed è esposta a responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. L’obbligo discende dalla normativa sulla responsabilità sanitaria e deve essere valutato in rapporto all’attività effettivamente esercitata.

  • apertura o gestione di una struttura sanitaria privata;
  • attività di cliniche, case di cura e poliambulatori;
  • gestione di RSA e strutture sociosanitarie;
  • esercizio di laboratori di analisi e centri diagnostici;
  • attività riabilitative, fisioterapiche o assistenziali organizzate;
  • prestazioni sanitarie rese tramite personale dipendente o collaboratori;
  • prestazioni in regime di convenzione o intramuraria, quando pertinenti;
  • attività sanitaria svolta anche tramite strumenti digitali o telemedicina.

Chi può richiederla

La polizza può essere richiesta dal soggetto che gestisce la struttura sanitaria o sociosanitaria e che assume il rischio organizzativo dell’attività. Il contraente può variare in funzione della forma giuridica e dell’organizzazione operativa.

  • società che gestiscono cliniche private;
  • poliambulatori e centri medici;
  • RSA e strutture socio-sanitarie;
  • laboratori di analisi;
  • centri diagnostici;
  • centri riabilitativi;
  • cooperative o società che gestiscono servizi sanitari;
  • enti o organizzazioni che erogano prestazioni sanitarie o assistenziali.

La copertura deve essere intestata e configurata in modo coerente con il soggetto che eroga le prestazioni, con il personale coinvolto e con le attività effettivamente svolte.

Procedura di rilascio della polizza

Il rilascio della polizza RC strutture sanitarie richiede un’istruttoria tecnica e assuntiva più approfondita rispetto a molte coperture aziendali ordinarie. La compagnia deve valutare attività svolta, organizzazione, personale sanitario, sinistrosità e requisiti richiesti dalla normativa.

  1. raccolta dei dati della struttura;
  2. analisi delle attività sanitarie e sociosanitarie svolte;
  3. verifica di autorizzazioni, specializzazioni e modello organizzativo;
  4. analisi del numero di operatori sanitari e prestatori d’opera;
  5. valutazione del fatturato e del volume di prestazioni;
  6. esame della sinistrosità pregressa;
  7. verifica di polizze precedenti, retroattività e continuità assicurativa;
  8. definizione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni;
  9. istruttoria della compagnia assicurativa;
  10. emissione della polizza e consegna della documentazione contrattuale.

Documentazione generalmente richiesta

La documentazione richiesta può variare in funzione della struttura, dell’attività svolta e della compagnia assicurativa. In via generale, per una valutazione preliminare possono essere richiesti:

  • visura camerale aggiornata;
  • documento del legale rappresentante;
  • descrizione dettagliata dell’attività sanitaria o sociosanitaria;
  • autorizzazioni o accreditamenti, se disponibili e pertinenti;
  • numero e qualifica degli operatori sanitari;
  • numero di dipendenti e collaboratori;
  • fatturato annuo o volume di prestazioni;
  • questionario assuntivo sanitario compilato;
  • storico sinistri e dichiarazione di sinistrosità pregressa;
  • copie delle polizze precedenti;
  • informazioni su retroattività, eventuali circostanze note e coperture in corso;
  • elenco delle specializzazioni o prestazioni ad alta esposizione.

In presenza di attività chirurgiche, diagnostica invasiva, degenza, pronto intervento, gestione di pazienti fragili o attività ad alta complessità, possono essere richiesti ulteriori approfondimenti.

Errori da evitare

La copertura RC strutture sanitarie deve essere verificata con particolare attenzione, perché errori nella configurazione della polizza possono incidere sull’operatività della garanzia.

  • indicare attività sanitaria incompleta o non aggiornata;
  • non dichiarare correttamente sinistri o circostanze note;
  • trascurare il periodo di retroattività;
  • non verificare l’ultrattività o la continuità assicurativa;
  • scegliere massimali non coerenti con la classe di rischio;
  • non distinguere tra personale dipendente, collaboratori e professionisti esterni;
  • non verificare franchigie, scoperti e sottolimiti;
  • non controllare le esclusioni relative ad attività specialistiche;
  • non aggiornare la polizza in caso di nuove prestazioni, sedi o variazioni organizzative.

Valutazione preliminare della pratica

La valutazione preliminare consente di verificare se la copertura RC sanitaria sia coerente con la struttura, le prestazioni erogate, la normativa applicabile e il profilo di rischio clinico. È una fase particolarmente importante per strutture con sinistrosità pregressa, attività specialistiche, più sedi operative o personale sanitario numeroso.

L’analisi dovrebbe riguardare almeno attività svolta, massimali, retroattività, ultrattività, claims made, franchigie, scoperti, esclusioni, RCT, RCO, personale coperto, professionisti esterni, attività intramuraria, telemedicina e coperture accessorie.

Una verifica preventiva riduce il rischio di coperture non coerenti con l’attività effettiva e consente di individuare eventuali criticità documentali prima della richiesta formale di emissione.

Richiedi una valutazione della polizza RC sanitaria

Invia attività svolta, dati della struttura, numero di operatori, fatturato, sinistrosità pregressa e polizze precedenti: la pratica può essere verificata prima dell’emissione per controllare massimali, retroattività, claims made, requisiti normativi e condizioni operative.

Valuta la polizza sanitaria

Domande frequenti sull’assicurazione strutture sanitarie

Cos’è l’assicurazione strutture sanitarie?

È una copertura di responsabilità civile destinata a strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Protegge la struttura dalle richieste di risarcimento collegate allo svolgimento dell’attività sanitaria, assistenziale, diagnostica o riabilitativa.

La polizza RC strutture sanitarie è obbligatoria?

La Legge Gelli-Bianco prevede obblighi di copertura assicurativa o misure analoghe per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, con riferimento alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.

Quali strutture devono assicurarsi?

Sono interessate cliniche, case di cura, RSA, poliambulatori, centri diagnostici, laboratori di analisi, strutture riabilitative, centri medici, strutture sociosanitarie e organizzazioni che erogano prestazioni sanitarie o assistenziali.

Cosa copre la polizza?

La copertura può includere RCT, RCO, responsabilità sanitaria della struttura, Medical Malpractice, danni ai pazienti, responsabilità per attività mediche e assistenziali, utilizzo di locali e attrezzature, nei limiti previsti dal contratto.

Cosa significa claims made?

Claims made significa che la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché riferite a fatti rientranti nel periodo di efficacia temporale previsto dal contratto.

Perché è importante la retroattività?

La retroattività consente di coprire richieste presentate durante la validità della polizza ma riferite a fatti avvenuti in un periodo precedente. Nella RC sanitaria è un elemento essenziale, soprattutto in caso di cambio compagnia o continuità assicurativa.

Come si determina il massimale?

Il massimale dipende dalla tipologia di struttura, dalle attività svolte, dalla classe di rischio, dal numero di operatori, dal volume di prestazioni, dalla sinistrosità pregressa e dai requisiti minimi previsti dalla normativa applicabile.

Quali documenti servono?

Di norma servono visura camerale, documento del legale rappresentante, descrizione dell’attività, numero di operatori, fatturato, questionario sanitario, storico sinistri, polizze precedenti e informazioni su retroattività o circostanze note.

La copertura può includere anche il cyber risk?

La copertura cyber non è automaticamente compresa nella RC sanitaria. Può però essere valutata come polizza autonoma o estensione dedicata, soprattutto per strutture che gestiscono dati sanitari, sistemi informatici, referti digitali o servizi di telemedicina.

Per approfondire

Per maggiori informazioni sull’assicurazione strutture sanitarie, sulle modalità di attivazione della copertura e sulla documentazione necessaria per la valutazione assicurativa è possibile contattare direttamente UP Intermediazioni Assicurative oppure richiedere una consulenza preliminare attraverso il modulo di contatto presente nella pagina.