Cauzione provvisoria appalti pubblici: verifica della garanzia prima della presentazione in gara
La cauzione provvisoria per appalti pubblici è la garanzia che l’operatore economico deve presentare a corredo dell’offerta, quando prevista dalla normativa applicabile e dagli atti della procedura. La sua funzione è tutelare la stazione appaltante rispetto alla serietà dell’offerta e al corretto comportamento del concorrente durante la fase di gara.
A differenza della cauzione definitiva, che riguarda la fase successiva all’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, la cauzione provvisoria interviene prima della stipula e riguarda la partecipazione alla procedura. Per questo motivo devono essere verificati con attenzione importo della procedura, percentuale richiesta, beneficiario, durata, eventuali riduzioni, Schema tipo 1.1, Scheda tecnica 1.1, eventuale Schema tipo 1.1.1 in caso di più garanti e documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
UP Intermediazioni Assicurative può effettuare una valutazione preliminare della pratica sulla base della documentazione disponibile. L’eventuale rilascio della garanzia resta subordinato all’esito positivo dell’istruttoria, alle condizioni del garante e alla conformità della richiesta rispetto agli atti della procedura.
Verifica la cauzione provvisoria prima della presentazione dell’offerta
Invia bando, disciplinare, importo della procedura, beneficiario, durata, eventuali certificazioni, Scheda tecnica 1.1 e Schema tipo 1.1 richiesto: la documentazione può essere analizzata prima dell’emissione per controllare coerenza della garanzia, condizioni operative e possibili criticità.
Richiedi una valutazione preliminareIndice dei contenuti
- Cos’è la cauzione provvisoria
- Quando serve
- Normativa di riferimento
- Scheda tecnica 1.1 e Schema tipo 1.1
- Funzione della garanzia provvisoria
- Differenza con le altre garanzie per appalti pubblici
- Contraente, beneficiario e garante
- Importo, riduzioni e aumenti
- Durata e svincolo
- Come funziona la procedura
- Quali dati inviare per una prima valutazione
- Verifica del testo fideiussorio
- Errori da evitare
- Domande frequenti
- Per approfondire
Cos’è la cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è la garanzia che accompagna l’offerta dell’operatore economico nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, quando richiesta dalla normativa e dagli atti di gara. Serve a garantire la serietà della partecipazione e il rispetto degli obblighi assunti dal concorrente nella fase precedente all’aggiudicazione.
La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità ammesse dalla normativa e dalla documentazione di gara. Quando assume forma fideiussoria, il garante si impegna nei confronti della stazione appaltante nei limiti, nei casi e secondo le condizioni previste dal testo accettato dall’ente.
- Contraente: l’operatore economico che partecipa alla gara;
- Beneficiario: la stazione appaltante, l’ente pubblico o il soggetto indicato negli atti della procedura;
- Garante: banca, impresa assicurativa o altro soggetto ammesso dalla normativa applicabile;
- Oggetto della garanzia: la serietà dell’offerta e gli obblighi connessi alla partecipazione alla procedura;
- Fase di utilizzo: fase di gara, prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto.
Quando serve la cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria serve quando l’operatore economico deve presentare una garanzia a corredo dell’offerta per partecipare a una procedura pubblica. La richiesta deve essere verificata nel bando, nel disciplinare, nella lettera di invito, nella piattaforma di gara e nello schema predisposto dalla stazione appaltante.
Può essere richiesta, secondo la disciplina applicabile, per:
- appalti pubblici di lavori;
- appalti pubblici di servizi;
- appalti pubblici di forniture;
- procedure aperte, ristrette o negoziate;
- procedure sopra soglia, secondo le regole del Codice dei contratti pubblici;
- procedure sotto soglia, quando la garanzia è richiesta dagli atti;
- gare suddivise in lotti, con verifica dell’importo per ciascun lotto;
- procedure con modello fideiussorio o schema richiesto dalla stazione appaltante.
La verifica degli atti è necessaria perché importo, beneficiario, durata, schema, eventuali riduzioni e modalità di presentazione possono essere precisati dalla stazione appaltante.
Normativa di riferimento
La disciplina della cauzione provvisoria per appalti pubblici è contenuta principalmente nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’articolo 106 disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;
- articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, relativo alle garanzie per la partecipazione alla procedura;
- articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, da verificare per le procedure sotto soglia quando la garanzia è richiesta;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, contenente disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- D.M. 16 settembre 2022, n. 193, relativo agli schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative;
- Scheda tecnica 1.1 e Schema tipo 1.1, da verificare per la garanzia fideiussoria provvisoria negli appalti pubblici;
- Schema tipo 1.1.1, da verificare quando la garanzia fideiussoria provvisoria è costituita da più garanti;
- articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, in materia di fideiussione;
- D.Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, quando la garanzia è rilasciata da impresa assicurativa;
- bando, disciplinare, lettera di invito, piattaforma di gara e schema fideiussorio richiesto dalla stazione appaltante.
La disciplina generale deve essere sempre letta insieme agli atti della specifica procedura. Importo, beneficiario, durata, riduzioni, clausole, modalità di escussione e condizioni operative possono infatti essere precisati dalla documentazione di gara e dal modello richiesto dal beneficiario.
Scheda tecnica 1.1 e Schema tipo 1.1 per la cauzione provvisoria
Per la cauzione provvisoria negli appalti pubblici occorre verificare anche il D.M. 16 settembre 2022, n. 193, che contiene gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative. Per la garanzia fideiussoria provvisoria rilevano la Scheda tecnica 1.1 e lo Schema tipo 1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria, da coordinare con l’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, con gli atti della procedura e con l’eventuale modello richiesto dalla stazione appaltante.
Quando la garanzia provvisoria è costituita da più garanti, occorre verificare lo Schema tipo 1.1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti. In questo caso la verifica deve riguardare anche i dati di ciascun garante, le quote di responsabilità, la corretta compilazione della scheda e la coerenza complessiva del testo fideiussorio.
La Scheda tecnica 1.1 consente di individuare gli elementi essenziali della garanzia provvisoria: contraente, beneficiario, procedura, oggetto della gara, estremi identificativi, importo garantito, durata, decorrenza, dati del garante e modalità di comunicazione. La corretta compilazione della scheda è rilevante perché eventuali incongruenze possono generare richieste di rettifica.
Lo Schema tipo 1.1 disciplina invece le condizioni contrattuali della fideiussione provvisoria, comprese le clausole relative all’oggetto della garanzia, all’efficacia, all’escussione, alla somma garantita, alla surrogazione e regresso, alle comunicazioni e agli eventuali impegni collegati alla successiva fase di aggiudicazione.
- coerenza tra Scheda tecnica 1.1, Schema tipo 1.1 e articolo 106 del D.Lgs. 36/2023;
- verifica dello Schema tipo 1.1.1 se la garanzia è costituita da più garanti;
- corretta indicazione di contraente, beneficiario, oggetto della gara, CIG, CUP e lotto;
- importo garantito coerente con valore della procedura, percentuale richiesta e riduzioni eventualmente applicabili;
- durata della garanzia allineata al periodo di validità dell’offerta e alle eventuali proroghe richieste;
- presenza delle clausole richieste dagli atti di gara e dallo schema fideiussorio;
- coordinamento tra schema tipo ministeriale ed eventuale modello predisposto dalla stazione appaltante.
Funzione della garanzia provvisoria
La cauzione provvisoria tutela la stazione appaltante rispetto al rischio che il concorrente non mantenga gli impegni assunti con la presentazione dell’offerta. La garanzia opera quindi nella fase di gara e non nella fase di esecuzione dell’appalto.
- garantisce la serietà dell’offerta presentata dall’operatore economico;
- tutela la stazione appaltante durante la fase di selezione del contraente;
- può rilevare in caso di ritiro dell’offerta durante il periodo di validità;
- può rilevare nei casi previsti dagli atti di gara e dalla normativa applicabile;
- rimane collegata alla durata dell’offerta e alle eventuali proroghe richieste;
- precede la cauzione definitiva, che riguarda invece l’esecuzione del contratto.
La cauzione provvisoria non sostituisce la successiva garanzia definitiva. Se l’operatore economico risulta aggiudicatario, potrà essere richiesta la costituzione della garanzia definitiva prima della stipula del contratto pubblico.
Differenza con le altre garanzie per appalti pubblici
La cauzione provvisoria deve essere distinta dalle altre garanzie utilizzate negli appalti pubblici. Ogni garanzia ha una funzione specifica e si colloca in una fase diversa della procedura o dell’esecuzione contrattuale.
- Cauzione definitiva: riguarda la fase successiva all’aggiudicazione e tutela l’esecuzione del contratto;
- Fideiussione per anticipazione contrattuale: garantisce la restituzione dell’anticipazione riconosciuta all’appaltatore;
- Fideiussione per rata di saldo: interviene nella fase conclusiva dell’appalto, quando prevista;
- Fideiussione per concessioni demaniali: riguarda garanzie richieste nell’ambito di specifici rapporti concessori;
- Fideiussione RFI: riguarda garanzie richieste nell’ambito di specifici rapporti con Rete Ferroviaria Italiana.
La cauzione provvisoria è invece collegata alla fase di partecipazione alla gara e tutela la stazione appaltante rispetto alla serietà dell’offerta, prima dell’eventuale aggiudicazione.
Contraente, beneficiario e garante
Nella cauzione provvisoria i soggetti devono essere identificati con precisione. Errori nell’intestazione possono causare richieste di rettifica o criticità nella verifica della documentazione amministrativa.
- Il contraente è l’operatore economico che partecipa alla gara.
- Il beneficiario è la stazione appaltante o il soggetto indicato negli atti di gara.
- Il garante è il soggetto abilitato che emette la fideiussione secondo le proprie condizioni assuntive.
Nel caso di RTI, consorzi, lotti o forme aggregate di partecipazione, è opportuno verificare a nome di quale soggetto debba essere intestata la garanzia e quali riferimenti debbano essere riportati nella Scheda tecnica 1.1 e nel testo fideiussorio.
Importo, riduzioni e aumenti della cauzione provvisoria
L’importo della cauzione provvisoria è ordinariamente pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo fino all’1% oppure incrementarlo fino al 4%, in funzione della natura delle prestazioni e del grado di rischio connesso all’affidamento.
Prima dell’emissione occorre controllare:
- valore complessivo della procedura;
- importo del singolo lotto, se la gara è suddivisa in lotti;
- percentuale richiesta dal bando o dal disciplinare;
- eventuali riduzioni applicabili e documentabili;
- eventuale incremento motivato dalla stazione appaltante;
- prescrizioni del disciplinare, della lettera di invito o del modello fideiussorio;
- importo riportato nella Scheda tecnica 1.1;
- coerenza tra importo garantito, Schema tipo 1.1 e atti di gara.
Una difformità nell’importo può comportare richieste di rettifica o mancata accettazione della garanzia. Le riduzioni devono essere applicate solo quando risultano ammesse e supportate da documentazione coerente.
Durata e svincolo della cauzione provvisoria
La durata della cauzione provvisoria deve essere coerente con il periodo di validità dell’offerta e con quanto previsto dal bando, dal disciplinare, dalla Scheda tecnica 1.1 e dallo Schema tipo 1.1. Non dovrebbe essere impostata senza considerare eventuali proroghe della procedura o richieste specifiche della stazione appaltante.
- decorrenza collegata alla presentazione dell’offerta;
- durata coerente con il periodo di validità dell’offerta;
- eventuale proroga richiesta dalla stazione appaltante;
- possibile estensione se la procedura si protrae oltre i tempi iniziali;
- svincolo secondo quanto previsto dagli atti della procedura;
- eventuale collegamento alla presentazione della cauzione definitiva per l’aggiudicatario;
- coerenza tra durata indicata nella Scheda tecnica 1.1 e condizioni previste nello Schema tipo 1.1.
Anche quando la garanzia prevede una scadenza, è necessario verificare se il testo richiesto dalla stazione appaltante impone proroghe, rinnovi, estensioni o altre condizioni particolari.
Come funziona la procedura di rilascio
La procedura di rilascio richiede una fase di verifica documentale e assuntiva. Il garante valuta la pratica sulla base delle informazioni relative all’operatore economico, alla procedura di gara, alla Scheda tecnica 1.1, allo Schema tipo 1.1 e alla garanzia richiesta dalla stazione appaltante.
- Raccolta del bando, del disciplinare e degli eventuali allegati.
- Analisi della procedura, del lotto, del CIG e del beneficiario.
- Verifica del valore della procedura e della percentuale richiesta.
- Calcolo della garanzia provvisoria richiesta.
- Controllo di eventuali riduzioni o aumenti.
- Verifica della Scheda tecnica 1.1 e dello Schema tipo 1.1.
- Verifica dello Schema tipo 1.1.1 se la garanzia è costituita da più garanti.
- Analisi dello schema fideiussorio richiesto dalla stazione appaltante.
- Raccolta della documentazione societaria ed economico-finanziaria.
- Istruttoria del garante.
- Emissione e consegna della fideiussione in caso di esito positivo dell’istruttoria.
Una procedura impostata correttamente consente di ridurre il rischio di integrazioni successive e di presentare una garanzia coerente con gli atti di gara.
Quali dati è utile inviare per una prima valutazione
Per una prima valutazione può essere sufficiente trasmettere documentazione anche parziale, purché consenta di identificare procedura, beneficiario, importo, durata, Scheda tecnica 1.1 e Schema tipo 1.1 applicabile. La documentazione completa resta necessaria per l’eventuale istruttoria definitiva.
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- lettera di invito, se presente;
- importo complessivo della procedura o del lotto;
- percentuale di garanzia richiesta;
- Scheda tecnica 1.1 compilata o da verificare;
- Schema tipo 1.1 o modello richiesto dalla stazione appaltante;
- eventuale Schema tipo 1.1.1 se la garanzia è costituita da più garanti;
- dati completi del beneficiario;
- durata richiesta e periodo di validità dell’offerta;
- visura camerale aggiornata dell’impresa;
- documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- eventuali certificazioni utili per riduzioni;
- bilanci o documentazione economico-finanziaria, quando richiesta dal garante;
- informazioni su RTI, consorzio, lotti o forme aggregate di partecipazione, se presenti.
Il testo richiesto dalla stazione appaltante può essere analizzato prima dell’emissione per verificare se contiene clausole specifiche, condizioni di escussione, modalità di presentazione o richieste formali da coordinare con il garante.
Controlla importo, schema tipo e scheda tecnica della cauzione provvisoria
La verifica preliminare consente di controllare se la garanzia è impostata in modo coerente con bando, disciplinare, importo della procedura, Scheda tecnica 1.1, Schema tipo 1.1, eventuale Schema tipo 1.1.1, beneficiario, durata, clausole richieste e condizioni di presentazione.
Verifica la documentazione disponibileVerifica del testo fideiussorio richiesto dalla stazione appaltante
La verifica del testo fideiussorio è una fase essenziale della pratica. Molte stazioni appaltanti richiedono schemi specifici o clausole particolari, e la garanzia deve essere predisposta in modo coerente con tali richieste, con la Scheda tecnica 1.1 e con lo Schema tipo 1.1.
- corretta denominazione della stazione appaltante beneficiaria;
- dati dell’operatore economico contraente;
- riferimenti della gara, del CIG, del CUP, del lotto o della procedura;
- importo garantito e modalità di calcolo;
- coerenza tra importo, riduzioni, Scheda tecnica 1.1 e atti di gara;
- presenza delle clausole richieste dallo Schema tipo 1.1, dalla normativa e dagli atti di gara;
- verifica dello Schema tipo 1.1.1 in caso di più garanti;
- operatività della garanzia secondo le condizioni previste dal testo richiesto;
- durata, decorrenza ed eventuali proroghe;
- eventuale impegno al rilascio della garanzia definitiva, quando richiesto;
- eventuali firme digitali, autentiche o formalità richieste dalla procedura;
- coordinamento tra schema tipo ministeriale ed eventuale modello richiesto dalla stazione appaltante.
La mancata coerenza tra testo fideiussorio, Scheda tecnica 1.1, Schema tipo 1.1, disciplinare, bando e normativa può comportare richieste di modifica o mancata accettazione della garanzia da parte della stazione appaltante.
Errori da evitare
Nella predisposizione della cauzione provvisoria gli errori più frequenti riguardano importo, beneficiario, durata, Scheda tecnica 1.1, Schema tipo 1.1 e conformità del testo richiesto. Queste criticità possono generare richieste di rettifica o problemi nella documentazione amministrativa di gara.
- calcolare la garanzia su un valore errato della procedura o del lotto;
- applicare riduzioni non documentate o non ammesse dagli atti;
- indicare un beneficiario incompleto o non corretto;
- omettere CIG, CUP, lotto o riferimenti di gara richiesti;
- compilare in modo incompleto o incoerente la Scheda tecnica 1.1;
- utilizzare uno schema non coerente con lo Schema tipo 1.1 o con il modello richiesto dalla stazione appaltante;
- non verificare lo Schema tipo 1.1.1 quando la garanzia è costituita da più garanti;
- non controllare clausole di escussione, comunicazioni e durata;
- prevedere una validità non coerente con il periodo dell’offerta;
- trasmettere documentazione economico-finanziaria incompleta;
- confondere cauzione provvisoria con cauzione definitiva, anticipazione o rata di saldo;
- non verificare l’eventuale impegno al rilascio della garanzia definitiva, quando richiesto dagli atti.
Domande frequenti
Cos’è la cauzione provvisoria?
È la garanzia che l’operatore economico presenta a corredo dell’offerta, quando prevista dagli atti di gara. Serve a tutelare la stazione appaltante rispetto alla serietà della partecipazione e agli obblighi assunti nella fase di gara.
Quando viene richiesta?
Viene richiesta nella fase di partecipazione alla procedura, quando il bando, il disciplinare, la lettera di invito o la normativa applicabile prevedono una garanzia a corredo dell’offerta.
Qual è l’importo della cauzione provvisoria?
La misura ordinaria è pari al 2% del valore complessivo della procedura. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo fino all’1% oppure incrementarlo fino al 4%, secondo quanto previsto dalla normativa e dagli atti di gara.
Qual è lo Schema tipo della cauzione provvisoria?
Per la garanzia fideiussoria provvisoria rileva lo Schema tipo 1.1 previsto dal D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Se la garanzia è costituita da più garanti, occorre verificare lo Schema tipo 1.1.1.
A cosa serve la Scheda tecnica 1.1?
La Scheda tecnica 1.1 individua gli elementi essenziali della garanzia provvisoria, tra cui contraente, beneficiario, procedura, importo garantito, durata, dati del garante e riferimenti necessari alla verifica.
Chi deve presentare la garanzia?
La garanzia deve essere presentata dall’operatore economico che partecipa alla gara. In caso di RTI, consorzi o forme aggregate, occorre verificare le modalità di intestazione richieste dagli atti di gara.
Chi può rilasciare la fideiussione?
La fideiussione può essere rilasciata da banche, imprese assicurative o altri soggetti ammessi dalla normativa e dagli atti di gara. È sempre necessario verificare che garante e testo siano accettabili per la stazione appaltante.
Quanto dura la cauzione provvisoria?
La durata dipende dal periodo di validità dell’offerta e da quanto richiesto dal bando o dal disciplinare. In alcuni casi può essere richiesta una proroga o un’estensione della garanzia.
È diversa dalla cauzione definitiva?
Sì. La cauzione provvisoria riguarda la fase di partecipazione alla gara, mentre la cauzione definitiva riguarda la fase successiva all’aggiudicazione e garantisce l’esecuzione del contratto pubblico.
Per approfondire
Richiedi un controllo preliminare della cauzione provvisoria
Prima dell’eventuale emissione è possibile sottoporre la documentazione disponibile a una verifica preliminare, così da controllare importo, beneficiario, durata, Scheda tecnica 1.1, Schema tipo 1.1, eventuale Schema tipo 1.1.1, condizioni di escussione e profilo documentale della pratica.
Invia i dati per una prima analisiPer ricevere informazioni o richiedere una valutazione preliminare per una cauzione provvisoria per gare d’appalto, è possibile contattare UP Intermediazioni Assicurative al numero 0881.522814, compilare il modulo di richiesta oppure scrivere a info@upia.it.


