Assicurazione per aziende ospedaliere

L’assicurazione per aziende ospedaliere è una copertura di responsabilità civile destinata alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi. La polizza tutela la struttura rispetto alle richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a pazienti, utenti, visitatori, fornitori, collaboratori e prestatori d’opera nello svolgimento dell’attività sanitaria, assistenziale, diagnostica, terapeutica, chirurgica, riabilitativa, amministrativa e organizzativa.

Questa copertura assume particolare rilievo per ospedali, cliniche, case di cura, strutture con posti letto, strutture ambulatoriali, laboratori di analisi, strutture residenziali e semiresidenziali, centri sanitari e realtà sociosanitarie che devono gestire rischi complessi, continuità operativa, responsabilità verso pazienti e personale, obblighi normativi e requisiti assicurativi minimi.

La polizza può comprendere la Responsabilità Civile verso Terzi, normalmente indicata come RCT, e la Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera o prestatori di lavoro, normalmente indicata come RCO. Le garanzie, i massimali, le franchigie, le eventuali SIR, le condizioni di retroattività, ultrattività e gestione dei sinistri devono essere valutati in base alla tipologia della struttura, alle attività effettivamente svolte e alla documentazione disponibile.

Prima di richiedere un preventivo è opportuno verificare natura della struttura, autorizzazioni sanitarie, attività svolte, presenza di posti letto, attività chirurgica o non chirurgica, personale operante, storico sinistri, massimali minimi applicabili, coperture pregresse, eventuali misure analoghe e condizioni richieste dal contratto assicurativo.

Verifica la copertura per la struttura sanitaria

Prima di richiedere il preventivo è utile controllare attività svolta, autorizzazioni sanitarie, massimali minimi, presenza di attività chirurgica, storico sinistri, retroattività, ultrattività, franchigie, SIR e documentazione disponibile.

Verifica la polizza ospedaliera

Indice dei contenuti

Cos’è l’assicurazione per aziende ospedaliere

L’assicurazione per aziende ospedaliere è una polizza di responsabilità civile che copre, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, le conseguenze economiche delle richieste di risarcimento derivanti dall’attività svolta dalla struttura sanitaria o sociosanitaria.

Il contraente è normalmente la struttura sanitaria o l’ente che gestisce l’attività. L’assicurato può coincidere con la struttura e, nei limiti previsti dalla polizza, con i soggetti per i quali la copertura opera. L’assicuratore è l’impresa autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale, mentre i terzi danneggiati possono essere pazienti, utenti, visitatori o altri soggetti che lamentino un danno riconducibile all’attività della struttura.

La copertura non deve essere valutata solo come adempimento formale. Per una struttura ospedaliera la polizza incide sulla gestione del rischio clinico, sulla tutela patrimoniale dell’ente, sulla continuità dell’attività e sulla capacità di rispondere correttamente a richieste risarcitorie anche complesse.

La corretta impostazione della polizza richiede una valutazione tecnica dell’attività svolta, della classe di rischio, dei massimali applicabili, dello storico sinistri, delle garanzie richieste, delle esclusioni, delle franchigie, delle eventuali SIR e delle condizioni di gestione dei sinistri.

Normativa di riferimento

La copertura assicurativa per aziende ospedaliere si inserisce nella disciplina della responsabilità sanitaria e degli obblighi assicurativi previsti per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

  • Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria;
  • articolo 10 della Legge 24/2017, relativo all’obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per le strutture sanitarie e sociosanitarie;
  • Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, relativo ai requisiti minimi delle polizze assicurative, alle condizioni di operatività delle misure analoghe, al fondo rischi e al fondo riserva sinistri;
  • D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private;
  • Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa;
  • Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi;
  • condizioni contrattuali della compagnia assicurativa e documentazione precontrattuale applicabile.

Il D.M. 232/2023 ha definito i requisiti minimi delle coperture, individuando classi di rischio, massimali minimi, condizioni di operatività e regole rilevanti anche per le strutture che adottano misure analoghe all’assicurazione. La valutazione della singola polizza deve quindi essere coerente con la normativa vigente e con le caratteristiche effettive della struttura.

A cosa serve la polizza per aziende ospedaliere

La polizza serve a proteggere la struttura sanitaria dalle conseguenze economiche di richieste risarcitorie derivanti dall’attività svolta. In ambito ospedaliero il rischio può riguardare prestazioni sanitarie, attività diagnostiche, attività chirurgiche, degenza, assistenza, organizzazione dei servizi, gestione del personale, attività ambulatoriale, ricerca clinica, formazione e ulteriori attività connesse alla funzione sanitaria.

  • tutela la struttura rispetto alle richieste di risarcimento avanzate da terzi;
  • copre, nei limiti di polizza, la responsabilità civile verso pazienti, utenti e altri soggetti danneggiati;
  • può includere la responsabilità civile verso prestatori d’opera o dipendenti;
  • contribuisce alla gestione economica del rischio sanitario;
  • consente di rispettare gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa;
  • supporta la continuità operativa della struttura in presenza di sinistri rilevanti.

La funzione della copertura non è sostituire i processi di gestione del rischio clinico, ma affiancarli mediante un trasferimento assicurativo del rischio, nei limiti previsti dal contratto.

Strutture sanitarie e sociosanitarie assicurabili

La polizza può essere destinata a diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, purché l’attività svolta sia correttamente rappresentata in fase di istruttoria e coerente con le autorizzazioni disponibili.

  • aziende ospedaliere pubbliche e private;
  • ospedali con posti letto;
  • cliniche e case di cura;
  • strutture chirurgiche;
  • strutture ambulatoriali;
  • laboratori di analisi;
  • strutture diagnostiche;
  • strutture residenziali e semiresidenziali;
  • strutture sociosanitarie;
  • centri sanitari specializzati;
  • strutture che svolgono attività di ricerca, formazione o sperimentazione, se previste e dichiarate.

La classificazione della struttura è determinante perché incide sui massimali minimi, sulla valutazione del rischio e sulle condizioni di assicurabilità. Una struttura ambulatoriale, una struttura sociosanitaria e una struttura con attività chirurgica presentano profili di rischio diversi e richiedono analisi differenti.

Garanzie principali della polizza

Le garanzie principali sono normalmente rappresentate dalla Responsabilità Civile verso Terzi e dalla Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera. La portata effettiva della copertura dipende tuttavia dal testo di polizza, dalle esclusioni, dalle definizioni contrattuali e dalle eventuali estensioni previste.

  • RCT - Responsabilità Civile verso Terzi: copre le richieste di risarcimento avanzate da pazienti, utenti, visitatori, fornitori o altri soggetti terzi per danni riconducibili all’attività della struttura;
  • RCO - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera: riguarda le richieste connesse a infortuni o malattie professionali del personale, nei limiti previsti dalla polizza;
  • responsabilità della struttura: riguarda i danni derivanti dall’organizzazione, dall’erogazione delle prestazioni e dalla gestione dell’attività sanitaria;
  • copertura per attività accessorie: può riguardare, se prevista, attività di formazione, aggiornamento, ricerca clinica o servizi collegati;
  • gestione delle richieste risarcitorie: disciplina le modalità con cui devono essere denunciati e gestiti i sinistri;
  • eventuali estensioni: possono riguardare attività specifiche dichiarate in fase assuntiva e accettate dalla compagnia.

È essenziale distinguere le garanzie effettivamente incluse da quelle solo astrattamente ipotizzabili. Ogni estensione deve risultare dal contratto e dalla documentazione assicurativa.

Come funziona l’assicurazione per aziende ospedaliere

Il funzionamento della polizza dipende dalla struttura contrattuale adottata. In linea generale, la compagnia assume il rischio nei limiti del massimale, delle garanzie e delle condizioni previste, mentre la struttura deve dichiarare correttamente il rischio e rispettare gli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi alla denuncia dei sinistri e alla comunicazione delle variazioni rilevanti.

  1. raccolta delle informazioni sulla struttura e sulle attività svolte;
  2. analisi delle autorizzazioni sanitarie e della documentazione tecnica;
  3. verifica della classe di rischio e dei massimali minimi applicabili;
  4. raccolta dello storico sinistri e delle coperture pregresse;
  5. valutazione di franchigie, SIR, retroattività e ultrattività;
  6. analisi delle condizioni proposte dalla compagnia;
  7. emissione della polizza, se la pratica viene accettata;
  8. gestione dei rinnovi e aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dell’attività.

La polizza deve essere costruita in modo coerente con il profilo reale della struttura. L’omessa o incompleta rappresentazione del rischio può determinare criticità in fase assuntiva o in caso di sinistro.

Claims made, retroattività e ultrattività

Le polizze di responsabilità sanitaria operano frequentemente secondo il regime claims made. In questo schema, la copertura è collegata alla richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, secondo le condizioni previste dal contratto.

La retroattività è il periodo precedente alla decorrenza della polizza entro il quale possono essere ricompresi fatti, errori o omissioni che diano origine a una richiesta di risarcimento presentata durante la validità della copertura. La sua ampiezza deve essere verificata con attenzione, soprattutto in presenza di cambio compagnia, rinnovi non continui o precedenti scoperture.

L’ultrattività, o garanzia postuma, riguarda invece la possibilità che la copertura operi per richieste presentate dopo la cessazione della polizza, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa e dal contratto. Questo profilo è particolarmente importante in caso di cessazione dell’attività, trasformazione societaria, trasferimento del rischio o modifica della copertura.

Per una struttura ospedaliera è opportuno verificare sempre decorrenza, continuità assicurativa, data di retroattività, eventuale ultrattività, definizione di sinistro, modalità di denuncia e rapporto con eventuali polizze precedenti.

Massimali minimi e parametri economici rilevanti

I massimali rappresentano il limite massimo entro il quale l’assicuratore può essere tenuto a intervenire secondo le condizioni di polizza. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie i massimali minimi sono individuati dal D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 in base alla classe di rischio.

  • strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, inclusi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1.000.000 euro per sinistro e massimale annuo non inferiore al triplo;
  • strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, incluse strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, strutture ambulatoriali protette e strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2.000.000 euro per sinistro e massimale annuo non inferiore al triplo;
  • strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5.000.000 euro per sinistro e massimale annuo non inferiore al triplo;
  • Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera: massimale minimo pari a 2.000.000 euro per sinistro e per anno.

Il massimale minimo non coincide necessariamente con il massimale più adeguato per la singola struttura. La scelta deve tenere conto di attività svolta, volumi, specializzazioni, complessità clinica, numero di operatori, posti letto, storico sinistri, regime di franchigia o SIR e capacità patrimoniale della struttura.

Franchigie, SIR e gestione del rischio

Nelle coperture per strutture ospedaliere possono essere previste franchigie o SIR, cioè quote di rischio che restano in tutto o in parte a carico della struttura assicurata. Questi elementi incidono in modo rilevante sull’equilibrio economico della polizza e sulla gestione concreta dei sinistri.

La franchigia è la parte del danno che rimane a carico dell’assicurato secondo quanto previsto dal contratto. La SIR, Self Insurance Retention, può comportare una gestione diretta di una quota di rischio da parte della struttura, con effetti organizzativi, finanziari e amministrativi più complessi.

  • importo della franchigia per sinistro;
  • eventuale SIR e relativo funzionamento;
  • gestione dei sinistri sotto soglia;
  • obblighi di denuncia e cooperazione;
  • impatto sul premio assicurativo;
  • capacità della struttura di sostenere la quota di rischio trattenuta;
  • coerenza con fondo rischi, fondo riserva sinistri o misure analoghe eventualmente adottate.

La valutazione non dovrebbe limitarsi al premio. Una polizza con premio più basso ma franchigie elevate, esclusioni rilevanti o gestione complessa dei sinistri può risultare meno adeguata rispetto alle esigenze effettive della struttura.

Quando è richiesta l’assicurazione per aziende ospedaliere

La copertura è richiesta quando la struttura sanitaria o sociosanitaria deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa in materia di responsabilità sanitaria. La necessità della polizza può inoltre emergere in fase di autorizzazione, accreditamento, rinnovo contrattuale, gestione del rischio, partecipazione a convenzioni o aggiornamento delle coperture esistenti.

  • avvio o prosecuzione dell’attività sanitaria o sociosanitaria;
  • gestione di ospedali, cliniche, case di cura o strutture con posti letto;
  • attività chirurgica, diagnostica, terapeutica o riabilitativa;
  • attività ambulatoriale o laboratoristica;
  • strutture residenziali e semiresidenziali;
  • rinnovo di coperture esistenti;
  • cambio compagnia o revisione del programma assicurativo;
  • verifica di conformità ai requisiti minimi previsti dalla normativa;
  • adozione o revisione di misure analoghe di assunzione diretta del rischio.

Chi può richiedere la polizza

La polizza può essere richiesta dal soggetto che gestisce la struttura sanitaria o sociosanitaria e che deve tutelarsi rispetto alla responsabilità civile derivante dall’attività svolta. Il richiedente deve fornire informazioni complete e coerenti sul rischio da assicurare.

  • aziende ospedaliere pubbliche;
  • strutture ospedaliere private;
  • cliniche e case di cura;
  • società che gestiscono strutture sanitarie;
  • enti gestori di strutture sociosanitarie;
  • strutture ambulatoriali complesse;
  • laboratori e centri diagnostici;
  • strutture residenziali o semiresidenziali;
  • enti che devono rinnovare o ristrutturare il proprio programma assicurativo.

La compagnia effettua l’istruttoria sulla base delle informazioni ricevute e può richiedere integrazioni documentali prima di formulare una proposta o procedere all’emissione della polizza.

Procedura di rilascio della polizza

La procedura di rilascio richiede una raccolta ordinata delle informazioni e una valutazione tecnica del rischio. Per le aziende ospedaliere la fase istruttoria è normalmente più articolata rispetto a coperture standard, perché il profilo di rischio dipende da attività svolte, volumi, specialità, personale, struttura organizzativa e sinistrosità.

  1. raccolta dei dati anagrafici e societari della struttura;
  2. verifica delle autorizzazioni sanitarie e dei titoli abilitativi;
  3. analisi delle attività svolte e delle specialità operative;
  4. verifica della presenza di posti letto, reparti chirurgici o attività ad alto rischio;
  5. raccolta dello storico sinistri e delle polizze pregresse;
  6. individuazione dei massimali minimi applicabili;
  7. analisi di franchigie, SIR, retroattività e ultrattività;
  8. invio della pratica alla compagnia per valutazione assuntiva;
  9. ricezione della proposta assicurativa, se la pratica viene accettata;
  10. emissione della polizza dopo accettazione delle condizioni.

La completezza della documentazione riduce il rischio di ritardi, richieste integrative o quotazioni non coerenti con il profilo effettivo della struttura.

Documentazione generalmente richiesta

La documentazione può variare in base alla compagnia, alla tipologia della struttura e alla complessità del rischio. In linea generale, per una polizza destinata ad aziende ospedaliere possono essere richiesti:

  • visura camerale o documentazione identificativa dell’ente gestore;
  • autorizzazioni sanitarie e titoli abilitativi;
  • eventuali accreditamenti o convenzioni;
  • descrizione delle attività sanitarie e sociosanitarie svolte;
  • indicazione di reparti, specialità, attività chirurgiche e prestazioni erogate;
  • numero di posti letto, se presenti;
  • numero e qualifica del personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario;
  • fatturato o volume di attività, se richiesto dalla compagnia;
  • questionario assuntivo compilato;
  • storico sinistri aggiornato;
  • copie delle polizze precedenti, se disponibili;
  • indicazione di franchigie, SIR o misure analoghe già adottate;
  • documentazione su sistemi di gestione del rischio clinico, se disponibile;
  • eventuali certificazioni di qualità o procedure interne rilevanti.

La documentazione deve essere coerente e aggiornata. Informazioni incomplete o non allineate possono incidere sulla valutazione del rischio e sulle condizioni proposte.

Errori da evitare

  • richiedere il preventivo senza indicare con precisione le attività svolte dalla struttura;
  • non distinguere tra struttura ambulatoriale, struttura sociosanitaria e struttura con attività chirurgica;
  • valutare solo il premio senza analizzare massimali, franchigie, SIR, esclusioni e condizioni di sinistro;
  • trascurare la continuità tra polizze precedenti e nuova copertura;
  • non verificare la retroattività riconosciuta dalla compagnia;
  • non controllare l’ultrattività nei casi in cui sia rilevante;
  • fornire uno storico sinistri incompleto;
  • non aggiornare la compagnia in caso di variazioni rilevanti dell’attività;
  • confondere la copertura della struttura con la polizza personale dei singoli professionisti;
  • non verificare la coerenza dei massimali con i requisiti minimi normativi e con il profilo reale del rischio.

Valutazione preliminare della pratica

La valutazione preliminare consente di verificare se la documentazione disponibile è sufficiente per avviare l’istruttoria e se la copertura richiesta è coerente con la struttura, le attività svolte e i requisiti normativi applicabili.

Per le aziende ospedaliere questa fase è particolarmente importante perché permette di individuare in anticipo eventuali criticità legate a massimali, sinistrosità, attività chirurgiche, franchigie, SIR, retroattività, ultrattività, autorizzazioni sanitarie o precedenti assicurativi.

Una pratica completa e correttamente impostata facilita il confronto con le compagnie e consente di valutare le condizioni assicurative con maggiore precisione, senza confondere il preventivo con una semplice indicazione di premio.

Richiedi una valutazione della polizza ospedaliera

Invia informazioni su attività svolta, autorizzazioni sanitarie, posti letto, specialità, storico sinistri, coperture precedenti, massimali richiesti e condizioni desiderate: la pratica può essere verificata prima della quotazione per controllare coerenza della copertura, requisiti minimi e possibili criticità.

Valuta la copertura

Domande frequenti sull’assicurazione per aziende ospedaliere

Cos’è l’assicurazione per aziende ospedaliere?

È una polizza di responsabilità civile destinata alle strutture sanitarie e sociosanitarie che devono tutelarsi rispetto alle richieste di risarcimento derivanti dall’attività svolta. Può includere RCT, RCO e ulteriori condizioni operative previste dal contratto.

La polizza è obbligatoria?

Sì, la normativa sulla responsabilità sanitaria prevede l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.

Quali strutture possono richiederla?

Possono richiederla ospedali, cliniche, case di cura, strutture ambulatoriali, laboratori di analisi, strutture residenziali e semiresidenziali, strutture sociosanitarie e altri enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi.

Quali sono i massimali minimi?

Il D.M. 232/2023 prevede massimali minimi differenziati per classe di rischio: 1.000.000 euro, 2.000.000 euro o 5.000.000 euro per sinistro, con massimale annuo non inferiore al triplo, a seconda della tipologia di struttura. Per la RCO il massimale minimo è pari a 2.000.000 euro per sinistro e per anno.

Cosa significa polizza claims made?

Significa che la copertura opera, secondo le condizioni contrattuali, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza. Per questo è importante verificare retroattività, continuità assicurativa e modalità di denuncia dei sinistri.

Che differenza c’è tra retroattività e ultrattività?

La retroattività riguarda fatti avvenuti prima della decorrenza della polizza che possono generare richieste durante la validità della copertura. L’ultrattività riguarda invece richieste presentate dopo la cessazione della polizza, nei casi e nei limiti previsti dal contratto e dalla normativa.

Quali documenti servono per il preventivo?

Generalmente servono dati della struttura, autorizzazioni sanitarie, descrizione delle attività, numero di posti letto se presenti, personale, storico sinistri, polizze precedenti, questionario assuntivo e informazioni su eventuali franchigie, SIR o misure analoghe.

La polizza della struttura copre anche i singoli professionisti?

La copertura della struttura e quella dei singoli esercenti la professione sanitaria devono essere valutate separatamente. La polizza della struttura opera nei limiti previsti dal contratto e non sostituisce automaticamente ogni copertura personale richiesta al professionista.

Il premio dipende solo dal massimale?

No. Il premio dipende da numerosi fattori, tra cui attività svolta, classe di rischio, posti letto, specialità, attività chirurgica, storico sinistri, massimali, franchigie, SIR, retroattività, ultrattività e condizioni contrattuali richieste.

Per approfondire

Per ricevere informazioni o richiedere un preventivo per il rilascio di una polizza assicurativa per aziende ospedaliere è possibile contattare direttamente UP Intermediazioni Assicurative oppure compilare il modulo sottostante.