Polizza Cyber Risk

La polizza Cyber Risk è una copertura assicurativa dedicata a imprese, studi professionali e organizzazioni che vogliono proteggersi dalle conseguenze economiche, operative e reputazionali derivanti da attacchi informatici, violazioni dei dati, blocco dei sistemi e incidenti di sicurezza digitale.

La digitalizzazione dei processi aziendali rende il patrimonio informativo un elemento essenziale per la continuità dell’attività. Database, gestionali, piattaforme cloud, sistemi di pagamento, archivi documentali, reti aziendali e dati personali possono essere esposti a eventi informatici in grado di generare costi di ripristino, interruzioni operative, responsabilità verso terzi e adempimenti verso autorità competenti.

La copertura Cyber Risk serve a gestire gli effetti economici di questi eventi, affiancando alla tutela assicurativa anche servizi specialistici che possono riguardare analisi tecnica dell’incidente, assistenza legale, gestione della comunicazione, ripristino dei sistemi e supporto nella gestione della crisi.

Prima di richiedere una quotazione è opportuno verificare attività svolta, dati trattati, fatturato, infrastruttura informatica, misure di sicurezza adottate, procedure di backup, eventuale esposizione e-commerce, massimali richiesti, franchigie, esclusioni e condizioni operative della copertura.

Verifica la copertura Cyber Risk prima della richiesta di preventivo

Prima della quotazione è utile controllare attività svolta, dati trattati, sistemi informatici, misure di sicurezza, backup, fatturato, massimale richiesto, franchigie, esclusioni e servizi di assistenza previsti dalla polizza.

Verifica la copertura Cyber Risk

Indice dei contenuti

Cos’è la polizza Cyber Risk

La polizza Cyber Risk è un’assicurazione che tutela l’assicurato dalle conseguenze economiche derivanti da incidenti informatici, attacchi hacker, malware, ransomware, violazioni di dati personali, accessi abusivi ai sistemi, interruzioni operative e richieste risarcitorie collegate a eventi cyber.

La copertura può includere garanzie di primo rischio, riferite ai danni subiti direttamente dall’impresa, e garanzie di responsabilità civile verso terzi, riferite a richieste di risarcimento presentate da clienti, fornitori, utenti o altri soggetti danneggiati da un evento informatico.

In funzione del prodotto assicurativo e delle condizioni di polizza, possono essere previste spese di ripristino dei sistemi, investigazioni tecniche, consulenza legale, gestione delle comunicazioni, assistenza in caso di data breach, copertura per interruzione dell’attività e supporto specialistico nella gestione dell’incidente.

La polizza non sostituisce le misure tecniche e organizzative di sicurezza informatica, ma integra la gestione del rischio trasferendo al mercato assicurativo alcune conseguenze economiche dell’evento, nei limiti, massimali, franchigie, esclusioni e condizioni previste dal contratto.

Normativa di riferimento

La polizza Cyber Risk si inserisce in un contesto normativo nel quale sicurezza informatica, protezione dei dati personali, continuità operativa e responsabilità dell’organizzazione assumono un ruolo sempre più rilevante.

I principali riferimenti da considerare, in base all’attività svolta e al profilo dell’organizzazione, sono:

  • Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, in materia di protezione dei dati personali;
  • D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
  • Direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta Direttiva NIS2;
  • D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 138, di recepimento della Direttiva NIS2 in Italia;
  • D.Lgs. 231/2001, quando l’incidente informatico può assumere rilievo nell’ambito dei modelli organizzativi e dei presidi aziendali;
  • articoli 1917 e seguenti del Codice Civile, per i profili di responsabilità civile assicurata;
  • D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private;
  • Regolamento IVASS n. 40/2018, per la distribuzione assicurativa.

Il GDPR prevede obblighi specifici in materia di protezione dei dati personali e di gestione delle violazioni. In caso di data breach, il titolare del trattamento deve valutare se sussistano i presupposti per la notifica all’autorità competente e per l’eventuale comunicazione agli interessati.

La normativa NIS2, recepita in Italia dal D.Lgs. 138/2024, introduce obblighi rafforzati di cybersicurezza per i soggetti che rientrano nel relativo perimetro. Non tutte le imprese sono automaticamente soggette agli obblighi NIS2: occorre verificare settore di attività, dimensione, ruolo nella catena dei servizi e qualificazione come soggetto essenziale o importante.

La polizza Cyber Risk non elimina gli obblighi normativi dell’organizzazione, ma può contribuire a gestire le conseguenze economiche e operative di incidenti informatici e violazioni dei dati, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

A cosa serve la polizza Cyber Risk

La polizza Cyber Risk serve a proteggere l’organizzazione dalle conseguenze economiche di eventi informatici che possono compromettere dati, sistemi, continuità operativa e rapporti con terzi.

La copertura può essere utile in presenza di:

  • attacchi ransomware o malware;
  • accessi non autorizzati ai sistemi informatici;
  • furto, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata di dati;
  • violazioni di dati personali;
  • blocco di server, gestionali, piattaforme cloud o infrastrutture aziendali;
  • interruzione dell’attività aziendale causata da evento cyber;
  • richieste risarcitorie da parte di clienti, fornitori o altri terzi;
  • spese legali, tecniche e consulenziali connesse alla gestione dell’incidente;
  • attività di digital forensic e ripristino dei sistemi compromessi.

La funzione principale della polizza è rendere più gestibile l’impatto economico di un incidente informatico, riducendo il rischio che l’evento si trasformi in un danno non sostenibile per la continuità dell’attività.

Principali coperture Cyber Risk

Le garanzie previste da una polizza Cyber Risk possono variare in base alla compagnia, al settore di attività, alle dimensioni dell’organizzazione, al livello di esposizione informatica e alle condizioni contrattuali. È quindi necessario verificare sempre testo di polizza, esclusioni, franchigie, sottolimiti e servizi accessori.

Ransomware e malware

Tutela per eventi informatici che compromettono sistemi, dati e continuità operativa dell’organizzazione.

Data breach

Copertura per costi e responsabilità connessi a violazioni di dati personali o informazioni riservate.

Business interruption

Garanzia per perdite economiche derivanti dall’interruzione o riduzione dell’attività causata da un evento cyber.

Digital forensic

Assistenza tecnica per analizzare l’incidente, individuare le cause e supportare il ripristino dei sistemi.

Responsabilità verso terzi

Tutela per richieste risarcitorie collegate a danni subiti da clienti, fornitori o altri soggetti coinvolti.

Gestione della crisi

Supporto legale, tecnico e comunicativo per gestire l’evento e limitarne le conseguenze operative e reputazionali.

Alcune coperture possono essere soggette a sottolimiti, franchigie, scoperti o condizioni di operatività. Per questo motivo è importante valutare la polizza non solo in base al premio, ma soprattutto in base alla reale coerenza tra rischio aziendale e garanzie prestate.

Come funziona la copertura Cyber Risk

La polizza interviene quando si verifica un evento cyber rientrante nelle condizioni di assicurazione. In caso di incidente, l’assicurato deve seguire le modalità di denuncia previste dal contratto e attivare, ove previsto, i servizi di assistenza messi a disposizione dalla compagnia.

Il funzionamento operativo può prevedere diverse fasi:

  1. identificazione dell’incidente informatico;
  2. attivazione dei referenti interni e dei presidi di emergenza;
  3. denuncia del sinistro secondo le modalità previste dalla polizza;
  4. eventuale attivazione di assistenza tecnica, legale e forense;
  5. analisi dell’evento e delle cause;
  6. valutazione dell’eventuale data breach e degli obblighi di notifica;
  7. ripristino dei sistemi e contenimento del danno;
  8. quantificazione delle spese e delle perdite indennizzabili;
  9. gestione dell’eventuale richiesta risarcitoria di terzi.

La tempestività nella gestione dell’incidente è un elemento essenziale. Per questo motivo molte coperture Cyber Risk prevedono servizi di assistenza specialistica da attivare rapidamente in caso di emergenza.

Massimale, franchigia e parametri economici rilevanti

Il massimale della polizza Cyber Risk rappresenta il limite massimo di indennizzo previsto dal contratto per le garanzie assicurate. La scelta del massimale deve essere valutata in funzione delle dimensioni dell’organizzazione, del fatturato, dei dati trattati, della dipendenza dai sistemi informatici e della possibile esposizione verso terzi.

Non esiste un massimale standard valido per tutte le aziende. Una PMI con processi digitali limitati presenta un profilo diverso rispetto a un e-commerce, a una struttura sanitaria, a un operatore IT, a un soggetto finanziario o a un’organizzazione che gestisce grandi quantità di dati personali.

Nella valutazione economica della copertura occorre considerare:

  • massimale complessivo di polizza;
  • eventuali sottolimiti per singole garanzie;
  • franchigie e scoperti applicabili;
  • fatturato e dimensione dell’organizzazione;
  • tipologia e quantità di dati trattati;
  • settore di attività;
  • livello di sicurezza informatica già adottato;
  • presenza di backup, MFA, antivirus, EDR, firewall e procedure di disaster recovery;
  • esposizione verso clienti, fornitori, utenti o pazienti;
  • eventuali precedenti sinistri o incidenti informatici.

Il premio della polizza dipende dal profilo di rischio e dalle garanzie richieste. Una quotazione corretta richiede quindi informazioni tecniche e organizzative sufficienti per valutare l’esposizione cyber dell’assicurato.

Durata della polizza Cyber Risk

La durata della polizza Cyber Risk è normalmente annuale, salvo diverse condizioni previste dal contratto. Alla scadenza è possibile valutare il rinnovo, l’adeguamento dei massimali, la modifica delle garanzie o l’aggiornamento delle informazioni relative all’organizzazione assicurata.

Il rinnovo non dovrebbe essere considerato come un passaggio meramente amministrativo. In ambito cyber, infatti, il profilo di rischio può cambiare rapidamente a causa di nuovi sistemi informatici, aumento dei dati trattati, crescita del fatturato, apertura di canali e-commerce, uso di servizi cloud, lavoro da remoto o modifiche normative.

È quindi opportuno verificare periodicamente se la copertura rimane coerente con l’evoluzione dell’attività e con le misure di sicurezza effettivamente adottate.

Quando è utile richiedere una polizza Cyber Risk

La polizza Cyber Risk è utile quando l’attività dipende in modo significativo da dati, sistemi informatici, piattaforme digitali o servizi online. Può essere valutata sia da imprese già strutturate sia da studi professionali e organizzazioni che gestiscono informazioni riservate o dati personali.

La copertura è particolarmente rilevante in presenza di:

  • gestione di dati personali, sanitari, finanziari o riservati;
  • attività e-commerce o vendita online;
  • uso intensivo di gestionali, cloud, CRM o piattaforme digitali;
  • dipendenza operativa da server, reti e sistemi informatici;
  • accessi remoti e lavoro distribuito;
  • rapporti contrattuali con clienti che richiedono presidi cyber;
  • necessità di coprire costi di ripristino e assistenza in caso di incidente;
  • esposizione a richieste risarcitorie di terzi;
  • obblighi organizzativi o compliance di settore.

La richiesta della polizza può essere valutata anche in fase preventiva, prima che si verifichi un incidente, per impostare una gestione più ordinata del rischio informatico.

Chi può richiedere la polizza Cyber Risk

La polizza Cyber Risk può essere richiesta da imprese, professionisti, enti e organizzazioni che utilizzano sistemi informatici nello svolgimento della propria attività e che intendono tutelarsi dalle conseguenze economiche di incidenti digitali.

Può essere indicata, in particolare, per:

  • PMI e aziende digitalizzate;
  • società informatiche e operatori IT;
  • e-commerce e piattaforme online;
  • studi professionali;
  • società di consulenza;
  • strutture sanitarie e poliambulatori;
  • operatori finanziari e assicurativi;
  • aziende manifatturiere con sistemi gestionali integrati;
  • organizzazioni che trattano dati personali o informazioni riservate.

L’assicurabilità e le condizioni di rilascio dipendono dal profilo di rischio, dalle misure di sicurezza adottate, dal settore di attività e dalle informazioni dichiarate nel questionario cyber.

Procedura di rilascio della polizza

Il rilascio della polizza Cyber Risk richiede una valutazione preliminare del rischio informatico e delle caratteristiche dell’organizzazione. L’istruttoria può essere più o meno approfondita in base al massimale richiesto, al settore di attività e alla complessità dei sistemi utilizzati.

  1. raccolta delle informazioni anagrafiche e societarie;
  2. analisi dell’attività svolta e del settore operativo;
  3. valutazione del fatturato e delle dimensioni dell’organizzazione;
  4. compilazione del questionario cyber;
  5. verifica delle misure di sicurezza informatica adottate;
  6. analisi di backup, accessi, protezioni, procedure e sistemi critici;
  7. definizione di massimale, franchigie e garanzie richieste;
  8. quotazione della copertura;
  9. verifica delle condizioni di polizza;
  10. emissione del contratto assicurativo in caso di esito positivo.

Una compilazione accurata del questionario e una corretta rappresentazione del rischio sono essenziali per evitare disallineamenti tra copertura richiesta, condizioni offerte e reale esposizione dell’organizzazione.

Documentazione generalmente richiesta

La documentazione necessaria può variare in base alla compagnia, al profilo del richiedente e al massimale richiesto. In linea generale, per la valutazione di una polizza Cyber Risk possono essere richiesti:

  • visura camerale aggiornata, se il richiedente è una società;
  • dati identificativi del contraente e del legale rappresentante;
  • descrizione dell’attività svolta;
  • fatturato dell’ultimo esercizio o dati economici richiesti dalla compagnia;
  • questionario di valutazione del rischio cyber;
  • informazioni sui dati trattati e sui sistemi utilizzati;
  • indicazione delle misure di sicurezza adottate;
  • procedure di backup e disaster recovery;
  • informazioni su accessi remoti, MFA, antivirus, firewall, EDR o altri presidi;
  • eventuale storico di incidenti informatici o sinistri cyber;
  • modulistica assicurativa compilata e firmata.

Nei casi più complessi possono essere richiesti approfondimenti tecnici aggiuntivi, soprattutto per imprese con elevata esposizione digitale, attività regolamentate, grandi volumi di dati o massimali significativi.

Errori da evitare nella scelta della polizza Cyber Risk

La scelta della copertura Cyber Risk richiede attenzione, perché una polizza non coerente con il rischio effettivo può risultare insufficiente nel momento del sinistro.

  • valutare la polizza solo in base al premio;
  • scegliere un massimale non adeguato all’esposizione dell’organizzazione;
  • non verificare franchigie, scoperti e sottolimiti;
  • trascurare le esclusioni di polizza;
  • compilare il questionario cyber in modo incompleto o impreciso;
  • non indicare correttamente dati trattati, sistemi utilizzati e attività svolta;
  • non verificare se la business interruption cyber è inclusa;
  • non controllare le condizioni di attivazione dell’assistenza tecnica;
  • confondere la polizza Cyber Risk con una generica responsabilità civile aziendale;
  • non aggiornare la copertura quando cambiano infrastruttura digitale, fatturato o attività.

Una valutazione preventiva consente di individuare prima dell’emissione eventuali criticità e di confrontare la copertura richiesta con il reale profilo di rischio.

Valutazione preliminare della pratica

La valutazione preliminare della polizza Cyber Risk consente di analizzare il profilo del richiedente prima della quotazione, verificando se le informazioni disponibili sono sufficienti per impostare correttamente la richiesta.

Gli elementi da controllare riguardano attività svolta, dati trattati, fatturato, infrastruttura informatica, misure di sicurezza, procedure di backup, continuità operativa, eventuale e-commerce, presenza di fornitori IT critici, massimale desiderato e condizioni richieste.

Questa fase è utile soprattutto quando l’impresa opera in settori sensibili, tratta dati personali in modo rilevante, ha sistemi informatici complessi o richiede massimali elevati. La verifica preliminare permette di ridurre il rischio di richieste integrative e di individuare le garanzie più coerenti con l’esposizione cyber dell’organizzazione.

Richiedi una valutazione della copertura Cyber Risk

Invia attività svolta, fatturato, dati trattati, sistemi utilizzati, misure di sicurezza adottate, massimale desiderato e questionario disponibile: la copertura può essere valutata prima dell’emissione per verificare garanzie, esclusioni, franchigie e condizioni operative.

Richiedi valutazione Cyber Risk

Domande frequenti sulla polizza Cyber Risk

Cos’è una polizza Cyber Risk?

È una copertura assicurativa che tutela imprese, professionisti e organizzazioni dalle conseguenze economiche di incidenti informatici, attacchi hacker, violazioni di dati, ransomware, blocco dei sistemi e richieste risarcitorie collegate a eventi cyber.

Cosa può coprire una polizza Cyber Risk?

In base alle condizioni contrattuali, può coprire costi di ripristino dei sistemi, digital forensic, consulenza legale, gestione della crisi, data breach, responsabilità verso terzi, business interruption e altre spese connesse all’incidente informatico.

La polizza copre gli attacchi ransomware?

Molte polizze Cyber Risk prevedono garanzie riferite ad attacchi ransomware e malware, ma occorre verificare testo di polizza, esclusioni, sottolimiti, franchigie e condizioni di operatività della specifica copertura proposta.

La copertura è obbligatoria?

La polizza Cyber Risk non è generalmente obbligatoria per tutte le imprese. Può tuttavia essere fortemente consigliabile per organizzazioni digitalizzate, soggetti che trattano dati personali o realtà esposte a rischi informatici rilevanti. Eventuali obblighi cyber dipendono dalla normativa applicabile al singolo soggetto.

Che rapporto c’è tra Cyber Risk, GDPR e data breach?

Il GDPR impone obblighi di protezione dei dati personali e di gestione delle violazioni. La polizza può contribuire a coprire alcuni costi derivanti da un data breach, come assistenza legale, consulenza tecnica e gestione della crisi, nei limiti previsti dal contratto.

La NIS2 riguarda tutte le aziende?

No. La disciplina NIS2 riguarda i soggetti che rientrano nel relativo perimetro normativo, in base a settore, dimensione e ruolo svolto. La polizza Cyber Risk può essere utile anche a imprese non soggette a NIS2, ma esposte a rischi informatici.

Quali documenti servono per richiedere un preventivo?

Di norma sono richiesti dati societari, descrizione dell’attività, fatturato, questionario cyber, informazioni sui sistemi utilizzati, misure di sicurezza adottate, backup, accessi, eventuali precedenti incidenti e massimale desiderato.

Come si sceglie il massimale?

Il massimale deve essere valutato in funzione di fatturato, settore, dati trattati, dipendenza dai sistemi informatici, possibili costi di ripristino, esposizione verso terzi e livello di continuità operativa richiesto dall’organizzazione.

La polizza copre sempre qualsiasi incidente informatico?

No. Ogni polizza prevede condizioni, limiti, esclusioni, franchigie e obblighi a carico dell’assicurato. Prima dell’emissione è necessario verificare quali eventi sono coperti, quali garanzie sono incluse e quali condizioni devono essere rispettate.

Per approfondire

Per maggiori informazioni sulla polizza Cyber Risk, sulle coperture assicurative disponibili e sulle modalità di valutazione del rischio informatico è possibile contattare direttamente UP Intermediazioni Assicurative oppure richiedere una valutazione preliminare attraverso il modulo di contatto presente nella pagina.