La garanzia che certifica la solidità economica degli operatori turistici
“Il viaggio inizia con la fiducia. E la fiducia va garantita.”
Cos’è l’attestazione per Agenzie di Viaggi
L’attestazione di capacità finanziaria per Agenzie di Viaggi e Turismo è il documento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e dalle Leggi Regionali di riferimento, necessario per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione o organizzazione di viaggi.
Serve a dimostrare la solidità economica dell’agenzia e la capacità di far fronte agli impegni derivanti dai contratti con i clienti e con i fornitori di servizi turistici.
Rilasciamo attestazioni conformi ai modelli regionali, riconosciute in tutta Italia e accettate dalle Direzioni Turistiche Regionali.
“Affidabilità e reputazione: due biglietti di sola andata per la crescita del turismo.”
Normativa
- D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo, art. 18 e seguenti;
- Leggi Regionali sul Turismo (es. L.R. Lombardia 15/2007, L.R. Lazio 13/2007, L.R. Emilia-Romagna 7/2003);
- Regolamento IVASS n. 40/2018;
- Codice Civile – artt. 1936 e seguenti.
L’attestazione deve garantire una capacità minima stabilita dalla Regione, variabile generalmente tra € 25.000 e € 50.000, a seconda della forma giuridica e del volume d’affari.
A chi è destinata
- Agenzie di Viaggi e Tour Operator;
- Agenzie Incoming e Outgoing;
- Network turistici e consorzi;
- Agenzie online (OTA) con sede in Italia.
Vantaggi
- Emissione riconosciuta in tutte le Regioni italiane;
- Supporto tecnico–normativo per ogni adempimento locale;
- Emissione digitale rapida e sicura;
- Rinnovo annuale automatico;
- Compagnie assicurative vigilate IVASS.
Documentazione necessaria
- Autorizzazione o domanda di apertura presso l’Ente Regionale;
- Visura Camerale aggiornata;
- Documento d’identità del legale rappresentante;
- Bilancio o dichiarazione dei redditi;
Modulo di richiesta – Agenzie di Viaggi
(i dati saranno inviati automaticamente a info@upia.it)


