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Assicurazione istituti clinici e cliniche private
Assicurazione per istituti clinici e cliniche private: RC sanitaria, massimali minimi D.M. 232/2023, claims made, RC prestatori d’opera, danni materiali, cyber, continuità operativa e rischi catastrofali.
Una copertura costruita sulla struttura reale
Le soluzioni assicurative esaminate sono rivolte a strutture sanitarie e sociosanitarie private, poliambulatori, studi organizzati, centri diagnostici e altre strutture private, anche accreditate con il S.S.N. La copertura opera tipicamente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, includendo nei limiti contrattuali le responsabilità connesse all’organizzazione della struttura e all’operato del personale.
Prima del preventivo vanno quindi ricostruiti reparti, specialità, autorizzazioni, modalità di erogazione delle prestazioni, personale dipendente e convenzionato, professionisti esterni, volumi di attività e storico sinistri.
Chirurgia, ortopedia, anestesia, parto, diagnostica, attività ambulatoriale, day surgery, telemedicina o attività fuori sede possono modificare sensibilmente il profilo di rischio e le condizioni assuntive.
Dalla struttura al programma assicurativo
L’analisi non parte dal premio, ma dalla classificazione dell’attività e dalle esposizioni effettive.
Che cosa tutela la polizza della struttura
Il prodotto per strutture sanitarie private mira a proteggere il patrimonio della struttura rispetto alle richieste di risarcimento connesse all’attività sanitaria e sociosanitaria dichiarata. Nelle soluzioni esaminate rientrano, nei limiti e alle condizioni di polizza, la responsabilità civile verso terzi (RCT), la responsabilità verso dipendenti e prestatori d’opera (RCO), le responsabilità derivanti dall’organizzazione dell’attività sanitaria e quelle riconducibili all’operato di personale dipendente e convenzionato.
Possono inoltre assumere rilievo responsabilità connesse alla gestione documentale, al consenso informato, al trattamento dei dati personali legato all’attività sanitaria, alla gestione dei locali e ad attività accessorie o servizi connessi.
Claims made, retroattività e garanzia postuma
Le coperture di responsabilità sanitaria operano normalmente in forma claims made. Questo significa che non è sufficiente conoscere la data del fatto: occorre verificare quando viene formulata la richiesta di risarcimento, quale retroattività è prevista e come vengono trattate le circostanze già note.
Nel materiale di prodotto esaminato è prevista una retroattività decennale e può essere prevista una postuma/ultrattività opzionale nei casi e alle condizioni indicate in polizza. In caso di cambio compagnia la continuità temporale va quindi verificata con particolare attenzione, insieme a sinistri aperti e circostanze già denunciate o conosciute.
Le attività da dichiarare con precisione
L’assunzione deve riflettere le prestazioni effettivamente svolte e autorizzate. Tra gli elementi che richiedono una verifica puntuale rientrano:
- attività ambulatoriale e specialistica;
- diagnostica e centri diagnostici;
- ricovero ordinario, day hospital e day surgery;
- attività chirurgica e sale operatorie;
- attività ortopedica;
- attività anestesiologica;
- ostetricia e parto;
- riabilitazione e attività sociosanitarie;
- telemedicina, attività domiciliari o fuori sede se presenti;
- laboratori e servizi accessori, se inclusi nella struttura.
La coerenza tra attività dichiarata, autorizzazioni possedute e condizioni di polizza è essenziale: attività non dichiarate o non autorizzate possono incidere sull’operatività della copertura.
Personale dipendente, convenzionato e libero professionale
Va ricostruito il modello organizzativo della struttura: dipendenti, collaboratori, personale convenzionato, cooperative, direttore sanitario e professionisti in libera professione. Le coperture personali dei sanitari non sostituiscono automaticamente la copertura della struttura e viceversa.
Nel materiale esaminato la protezione della struttura comprende, entro il perimetro contrattuale, responsabilità collegate all’operato del personale dipendente e convenzionato e può estendersi, nei limiti previsti, al personale libero professionale. Questo punto deve essere verificato nel testo effettivamente quotato.
Franchigie, SIR, sottolimiti e massimali
Il confronto non deve fermarsi al massimale nominale. Le condizioni possono prevedere franchigie, scoperti, Self Insured Retention (SIR), sottolimiti per specifiche estensioni e limiti dedicati a determinate fattispecie.
La SIR, quando prevista, richiede una valutazione diversa dalla semplice franchigia perché può incidere sulla gestione diretta dei sinistri e sulla capacità finanziaria della struttura di trattenere una parte del rischio. Vanno inoltre verificati aggregato annuo, limiti per evento, costi di difesa ed eventuali garanzie aggiuntive.
Gli elementi che incidono realmente sulla valutazione
- tipologia di struttura e autorizzazioni;
- numero di sedi, posti letto e volumi di attività;
- fatturato sanitario e ripartizione per attività;
- specialità mediche e presenza di attività a maggiore esposizione;
- numero e qualifica di dipendenti, convenzionati e liberi professionisti;
- presenza di chirurgia, ortopedia, anestesia o parto;
- accreditamento con il S.S.N. e relativo perimetro;
- misure di risk management e procedure interne;
- storico sinistri, importi pagati, riserve e circostanze;
- polizza in corso, retroattività e condizioni di continuità.
Documentazione utile per una prima analisi
- autorizzazione sanitaria e, se presente, accreditamento;
- elenco delle sedi, reparti e attività svolte;
- dati su posti letto e volumi di prestazioni;
- fatturato dell’attività sanitaria;
- organico e composizione del personale sanitario;
- questionario assuntivo disponibile;
- situazione sinistri e circostanze;
- copia della polizza in corso e relative appendici;
- massimali, franchigie o SIR richiesti o già operanti.
La RC sanitaria non esaurisce i rischi della clinica
La responsabilità sanitaria è solo una parte del programma. Property, incendio, guasti macchine, apparecchiature elettromedicali, cyber, business interruption, tutela legale, D&O, infortuni e altre responsabilità possono richiedere coperture separate o coordinate.
Il materiale di prodotto esaminato considera queste coperture complementari e non sostitutive della RC della struttura: il programma va quindi costruito evitando sia scoperture sia sovrapposizioni inutili.
Errori da evitare prima della sottoscrizione
- classificare la struttura solo in base alla denominazione commerciale;
- omettere attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche o di parto;
- non dichiarare sedi, servizi accessori o attività fuori sede;
- confondere copertura della struttura e polizze personali dei professionisti;
- confrontare le offerte solo sul massimale senza leggere SIR, franchigie e sottolimiti;
- trascurare retroattività, circostanze note e continuità in caso di cambio compagnia;
- non analizzare lo storico sinistri e le riserve ancora aperte.
Domande frequenti
La polizza è una semplice RCT?
No. La responsabilità della struttura sanitaria comprende il rischio connesso alle prestazioni sanitarie, all’organizzazione e, nei limiti contrattuali, all’operato del personale, oltre alle componenti RCT/RCO previste.
Che cosa significa claims made?
La copertura è collegata alla richiesta di risarcimento presentata durante il periodo assicurativo secondo le condizioni contrattuali. Per questo retroattività, circostanze note e postuma sono elementi centrali.
La retroattività è sempre di dieci anni?
Il quadro normativo e la specifica soluzione vanno verificati. Nel materiale di prodotto esaminato è indicata retroattività decennale, ma la conferma deve risultare dalla documentazione contrattuale effettivamente proposta.
La postuma è automatica?
Non necessariamente. Nelle soluzioni esaminate può essere prevista come estensione opzionale o in specifiche circostanze e va verificata nella Scheda di Copertura.
Che differenza c’è tra franchigia e SIR?
Entrambe lasciano una quota di rischio a carico dell’assicurato, ma la SIR può incidere anche sulla gestione iniziale del sinistro e richiede una valutazione specifica delle condizioni contrattuali.
Il personale libero professionale è sempre compreso?
No. Il perimetro deve essere letto nella polizza e coordinato con le coperture personali dei professionisti.
Servono i sinistri pregressi?
Sì. Frequenza, gravità, importi pagati e riservati e circostanze note sono elementi centrali dell’underwriting.
Cyber e property sono compresi?
Non automaticamente. Sono rischi complementari e richiedono coperture dedicate o un programma coordinato.
Una nuova attività o un nuovo reparto vanno comunicati?
Le variazioni rilevanti dell’attività devono essere valutate rispetto agli obblighi di dichiarazione e alle condizioni della polizza.
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