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Fideiussioni · Fideiussioni ambientali e attività estrattive

Fideiussione per bonifiche ambientali

Fideiussione per bonifiche ambientali collegata al progetto approvato, con verifica di importo, cronoprogramma, beneficiario, durata, testo e condizioni di svincolo.

OggettoObbligazione da garantire
CondizioniTesto, importo, durata e beneficiario
IstruttoriaValutazione tecnica ed economico-finanziaria
EsitoEmissione subordinata all'approvazione del garante
BeneficiarioRegione o autorità indicata nel provvedimento
Base di calcoloCosto stimato dell’intervento
Limite normativoFino al 50% del costo stimato ex art. 242
SvincoloSecondo il provvedimento e gli obiettivi di bonifica

Garanzia collegata al progetto di bonifica approvato

L’art. 242, comma 7, D.Lgs. 152/2006 prevede che il provvedimento di approvazione fissi garanzie finanziarie in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento per la corretta esecuzione e il completamento. Il comma 7-bis richiede particolare attenzione ai progetti articolati per matrici o fasi.

La garanzia del singolo intervento non va confusa con quella richiesta alle imprese di bonifica ai fini dell’Albo gestori ambientali.

Bonifica del sito e iscrizione all’Albo sono piani diversi

La garanzia ex art. 242 riguarda il singolo progetto; le garanzie ex art. 212 riguardano l’attività dell’impresa.

Riferimenti principali: D.Lgs. 152/2006, art. 242, commi 7 e 7-bis; art. 212, comma 11.
Rischio ambientale

Gestione della pratica

Si analizzano decreto, progetto, quadro economico e testo dell’autorità.

Provvedimento
Costo e importo
Durata e svincolo
Istruttoria ed emissione

Le garanzie ambientali richiedono lettura puntuale dell’atto amministrativo. La stessa parola “bonifica” può riferirsi a procedimenti e fasi diversi.

Punto tecnico essenziale. Il limite del 50% non significa che ogni garanzia debba essere pari al 50%: vale l’importo fissato nel provvedimento.
In questa pagina

Che cosa garantisce la fideiussione per bonifica

Garantisce la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e, quando previsto, riparazione e ripristino approvati dall’autorità.

Art. 242 D.Lgs. 152/2006

Il provvedimento di approvazione stabilisce tempi, prescrizioni, verifiche e garanzie finanziarie. Lo svincolo deve coordinarsi con la certificazione e con il raggiungimento degli obiettivi su tutte le matrici interessate.

Differenza dalle garanzie dell’Albo gestori ambientali

L’art. 212, comma 11, prevede garanzie per le imprese che effettuano bonifiche. Queste non sostituiscono la garanzia sul singolo intervento ex art. 242.

Contraente, beneficiario e autorità competente

Il contraente è il soggetto obbligato secondo il procedimento; il beneficiario è l’autorità indicata nel provvedimento. Nei siti di interesse nazionale va verificata la disciplina specifica dell’atto ministeriale.

Come si determina l’importo

La base è il costo stimato dell’intervento approvato e l’importo fissato nel provvedimento, entro il limite normativo. Nei progetti per fasi l’autorità può definire modalità specifiche di prestazione e svincolo.

Durata e svincolo

La durata copre esecuzione, verifiche e condizioni della certificazione finale. Nei casi dell’art. 242, comma 7-bis, la liberazione resta collegata al conseguimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

Clausole da verificare

  • sito e progetto approvato;
  • importo e adeguamenti;
  • operatività a richiesta;
  • durata e proroga;
  • escussione;
  • svincolo;
  • varianti del progetto.

Documenti utili

  • provvedimento di approvazione;
  • progetto operativo;
  • quadro economico;
  • cronoprogramma;
  • prescrizioni;
  • testo fideiussorio;
  • documentazione societaria ed economico-finanziaria.

Errori da evitare

  • applicare automaticamente il 50%;
  • confondere garanzia del progetto e Albo;
  • ignorare varianti;
  • scadenza anteriore alle verifiche;
  • svincolo anticipato;
  • testo difforme dal provvedimento.

Domande frequenti

È sempre pari al 50%?

No, il 50% è un limite massimo.

Chi è il beneficiario?

L’autorità indicata nell’atto approvativo.

Quando si svincola?

Secondo provvedimento e verifiche previste.

È la garanzia dell’Albo?

No, sono obblighi distinti.

Può ridursi?

Solo se l’autorità lo consente.

Se il progetto cambia?

Va verificato l’adeguamento della garanzia.

Serve il quadro economico?

Sì, è essenziale.

Si può usare un testo proprio?

Solo se accettato dall’autorità.

L’emissione è automatica?

No, serve l’istruttoria del garante.

Per approfondire

Per una prima valutazione servono provvedimento, progetto approvato, quadro economico, durata e testo richiesto dall’autorità.

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