Asseverazione del Piano Economico-Finanziario per finanza di progetto, concessioni e PPP: verifica della coerenza complessiva del PEF, senza confonderla con finanziamento o garanzia dei risultati.
CondizioniNorma, schema e documentazione applicabile
IstruttoriaVerifica dei dati e dei documenti
EsitoRilascio subordinato all'esito della verifica
AmbitoProject financing e PPP quando richiesto
DocumentoPiano economico-finanziario asseverato
FunzioneVerifica di coerenza ed equilibrio
Non èDelibera di finanziamento o garanzia bancaria
Asseverare non significa finanziare
L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 richiede un PEF asseverato nelle proposte e nelle offerte di finanza di progetto previste dalla norma. L’asseverazione esamina la struttura economica e finanziaria del piano, i flussi di cassa, la coerenza con la convenzione e le assunzioni utilizzate.
La prassi istituzionale chiarisce che l’asseverazione non costituisce impegno della banca al successivo finanziamento e non sostituisce la valutazione dell’amministrazione concedente.
Il PEF deve essere già costruito e documentabile
L’asseveratore non redige ex novo il progetto imprenditoriale: deve poter verificare dati, ipotesi, fonti e coerenza del modello.
Riferimenti principali: D.Lgs. 36/2023, art. 193; documenti di gara o procedura; convenzione e progetto di fattibilità.
Project finance
Gestione della pratica
Si verifica completezza del PEF e del set documentale prima di sottoporlo all’asseveratore.
PEF e modello
Convenzione e progetto
Verifiche economico-finanziarie
Rilascio asseverazione
Il rilascio dell’asseverazione presuppone un PEF leggibile, verificabile e riconciliabile con la documentazione tecnica e contrattuale. Le criticità più frequenti nascono da ipotesi non documentate, formule incoerenti o disallineamenti tra PEF e convenzione.
Punto tecnico essenziale. L’asseverazione non è una fideiussione e non è una promessa di credito.
È una verifica professionale della coerenza della struttura economico-finanziaria del progetto. Esamina costi, ricavi, investimenti, fonti di finanziamento, flussi di cassa e congruenza del piano con la documentazione di progetto.
PEF asseverato nel nuovo Codice dei contratti
L’art. 193 D.Lgs. 36/2023 prevede il piano economico-finanziario asseverato tra i documenti della proposta del promotore e tra i documenti dell’offerta nelle procedure di finanza di progetto disciplinate dall’articolo.
Che cosa verifica l’asseveratore
La verifica riguarda coerenza delle ipotesi, struttura finanziaria, relazione tra investimenti e fonti, flussi di cassa, capacità del piano di sostenere il servizio del debito e congruenza con la bozza di convenzione e il progetto.
Perché non è un impegno al finanziamento
L’asseveratore può ritenere il PEF coerente senza assumere alcun obbligo di finanziare il progetto. La decisione creditizia segue processi autonomi e può richiedere garanzie, condizioni e approfondimenti ulteriori.
Contenuti che il PEF deve rendere verificabili
CAPEX e cronoprogramma investimenti;
OPEX e costi di gestione;
ricavi, tariffe o corrispettivi;
fonti di finanziamento e capitale proprio;
servizio del debito;
imposte e fiscalità;
flussi di cassa;
durata concessione;
valore terminale quando pertinente;
indicatori di equilibrio e sensitività.
Coerenza con convenzione e progetto
Durata, investimenti, tempi, canoni, contributi pubblici, meccanismi tariffari e obblighi di gestione devono essere coerenti tra PEF, progetto di fattibilità e schema di convenzione. Un disallineamento può impedire il rilascio dell’asseverazione.
Documenti utili per l’asseverazione
PEF in formato editabile con formule;
relazione illustrativa delle assunzioni;
bozza di convenzione;
progetto di fattibilità;
disciplinare o documenti della procedura;
quadro investimenti;
ipotesi di finanziamento;
fonti dei ricavi e costi;
eventuali contributi pubblici;
analisi di sensitività.
Come si svolge la verifica
controllo formale del modello;
riconciliazione con progetto e convenzione;
verifica delle assunzioni;
analisi della struttura finanziaria;
controllo dei flussi di cassa;
richiesta di chiarimenti o correzioni;
rilascio dell’asseverazione se il piano è verificabile e coerente.
Errori da evitare
presentare un PEF senza formule verificabili;
confondere asseverazione e finanziamento;
non allineare PEF e convenzione;
usare assunzioni senza fonte;
omettere IVA, fiscalità o tempi di incasso/pagamento;
non modellare i rischi rilevanti;
presentare versioni differenti del PEF ai diversi soggetti.
Domande frequenti
L’asseverazione è obbligatoria nel project financing?
L’art. 193 la prevede nelle proposte e nelle offerte disciplinate dalla norma.
La banca che assevera deve finanziare il progetto?
No.
L’asseveratore approva il progetto?
No, la valutazione della proposta resta dell’amministrazione concedente.
Serve il PEF in Excel?
È normalmente necessario un modello editabile e verificabile.
Si può asseverare un PEF incompleto?
No: le assunzioni e i flussi devono essere ricostruibili.
Serve la convenzione?
Sì, almeno la bozza o il documento su cui il PEF è costruito.
Vengono controllate le formule?
Sì, la coerenza del modello è parte essenziale della verifica.
L’asseverazione garantisce la redditività?
No, attesta una verifica di coerenza secondo il perimetro dell’incarico.
Può essere richiesta anche fuori dall’art. 193?
Può essere prevista da documenti di gara o da altre procedure: va verificata la fonte dell’obbligo.