Fideiussioni · Fideiussioni per appalti pubblici
Svincolo ritenute di garanzia
Verifica tecnica della garanzia collegata allo svincolo delle ritenute negli appalti pubblici: importo, atti della stazione appaltante, durata, testo fideiussorio e corretta distinzione dalla rata di saldo.
Prima va qualificata correttamente la ritenuta
Nel Codice dei contratti pubblici convivono meccanismi diversi. L’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prevede una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, con finalità di tutela degli obblighi contributivi e retributivi. L’art. 117, comma 4, disciplina invece, negli appalti di lavori, la possibilità di sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento, alle condizioni previste dalla norma.
Una richiesta di “fideiussione per svincolo ritenute” deve quindi essere letta sugli atti della singola commessa: contratto, capitolato, SAL, certificati di pagamento, conto finale e richiesta della stazione appaltante.
- non presumere che ogni ritenuta sia svincolabile con fideiussione;
- ricostruire l’importo effettivamente trattenuto e ancora da liberare;
- verificare il testo richiesto dal beneficiario prima dell’istruttoria;
- distinguere la pratica dalla garanzia sulla rata di saldo ex art. 117, comma 9.
La disponibilità di una compagnia a esaminare il rischio non equivale ad accettazione della garanzia da parte della stazione appaltante. Prima si verifica la fattispecie contrattuale; solo dopo si struttura l’eventuale garanzia.
Gestione della pratica
La richiesta viene impostata partendo dalla natura della ritenuta e dalla documentazione della commessa, non da un testo fideiussorio standard.
La fideiussione per svincolo ritenute può avere utilità finanziaria per l’impresa, ma deve essere strutturata con particolare attenzione. La prima verifica riguarda sempre il titolo della ritenuta e la possibilità, prevista o accettata dalla stazione appaltante, di liberare anticipatamente le somme contro rilascio di una garanzia.
Cos’è la fideiussione per svincolo ritenute di garanzia
Con questa espressione si indica, in senso operativo, una garanzia presentata dall’impresa a favore della stazione appaltante per ottenere, quando il contratto o il beneficiario lo consentono, la liquidazione di somme trattenute durante l’esecuzione dell’appalto. La funzione non è quella di garantire genericamente l’intero contratto — funzione propria della garanzia definitiva — ma di sostituire o presidiare una specifica somma che l’ente avrebbe altrimenti mantenuto nella propria disponibilità.
La garanzia non deve essere proposta come automatica. Occorre accertare quale ritenuta sia stata applicata, perché sia stata applicata, in quale fase del contratto si trovi la commessa e quale atto autorizzi o ammetta lo svincolo contro fideiussione. In assenza di questo presupposto, l’emissione di una polizza non produce da sola il diritto dell’impresa a ricevere le somme.
Normativa di riferimento
Per le ritenute applicate nell’esecuzione dei contratti pubblici il riferimento deve essere individuato nella disciplina concretamente richiamata dal contratto e dagli atti di gara. Oggi assumono particolare rilievo due disposizioni del D.Lgs. 36/2023.
- Art. 11, comma 6: sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le somme sono ordinariamente svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.
- Art. 117, comma 4: negli appalti di lavori l’appaltatore può chiedere, prima della stipula, di sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento. La stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio; lo svincolo segue i presupposti e i termini indicati dalla norma.
- Art. 117, comma 9: disciplina la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo; è una fattispecie distinta dalle ritenute dello 0,50%.
Contratto, capitolato speciale, disciplinare, certificati di pagamento e contabilità della commessa restano determinanti per comprendere quale meccanismo sia concretamente applicato e quale garanzia venga eventualmente richiesta.
Quando può servire la fideiussione per svincolo ritenute
La garanzia può essere valutata quando l’impresa ha maturato somme che risultano effettivamente trattenute e la stazione appaltante prevede o accetta di liberarle contro una garanzia fideiussoria. La fattibilità tecnica nasce quindi dal rapporto sottostante e non dalla sola richiesta dell’impresa.
Prima di aprire l’istruttoria è opportuno disporre almeno di una richiesta o di un riferimento contrattuale che renda chiaro il meccanismo di svincolo. In mancanza, la soluzione preferibile è verificare preventivamente con il RUP o con l’ufficio competente se l’ente accetta la garanzia, quale testo richiede e per quale importo.
Differenza tra ritenuta dello 0,50%, ritenuta del 10% e rata di saldo
Le tre fattispecie hanno presupposti, importi e finalità differenti. Confonderle può portare a calcolare una garanzia errata o a proporre alla stazione appaltante un testo non pertinente.
- Ritenuta dello 0,50%: incide sull’importo netto progressivo delle prestazioni e tutela il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi; il suo svincolo ordinario avviene in sede finale alle condizioni dell’art. 11, comma 6.
- Ritenuta del 10% sui SAL: negli appalti di lavori può sostituire la garanzia definitiva, se richiesta dall’appaltatore prima della stipula e se la stazione appaltante non si oppone nei casi previsti dall’art. 117, comma 4.
- Garanzia sulla rata di saldo: è collegata al pagamento della rata finale e segue la disciplina dell’art. 117, comma 9. Non coincide con la ritenuta dello 0,50% e deve essere dimensionata sulla fattispecie propria.
Contraente, beneficiario e soggetti della commessa
Il contraente è normalmente l’appaltatore che richiede la liberazione delle somme; il beneficiario è la stazione appaltante che detiene la ritenuta e che deve accettare la garanzia. Nei raggruppamenti temporanei, consorzi o contratti con articolazioni particolari deve essere verificato a quale soggetto siano imputate le ritenute e chi abbia titolo a richiederne lo svincolo.
Devono inoltre essere coerenti CIG, CUP quando presente, contratto, lotto, importo dei SAL, certificati di pagamento e intestazione del testo. Una garanzia formalmente corretta ma riferita a soggetto, lotto o contabilità diversi può essere rifiutata.
Come determinare l’importo della garanzia
L’importo garantito deve derivare dalle somme effettivamente trattenute e che la stazione appaltante intende liberare. Non è corretto determinare l’importo applicando una percentuale astratta al valore complessivo del contratto senza ricostruire la contabilità progressiva.
- SAL emessi e relativo importo netto;
- certificati di pagamento e ritenute effettivamente operate;
- eventuali somme già svincolate o non più trattenute;
- conto finale o stato di avanzamento conforme al finale, se la commessa è nella fase conclusiva;
- importo espressamente indicato nella richiesta del beneficiario;
- eventuali interessi o maggiorazioni richiesti dal testo, solo se effettivamente pertinenti alla garanzia richiesta.
La garanzia dovrebbe quindi essere parametrata alla somma che viene materialmente rimessa nella disponibilità dell’impresa e non a grandezze contabili diverse.
Durata, efficacia e condizioni di svincolo della fideiussione
La durata deve essere collegata alla fase della commessa e alle condizioni previste dalla stazione appaltante. Non esiste una durata standard applicabile a tutte le pratiche di svincolo ritenute.
Il testo può prevedere una scadenza determinata, una validità fino a collaudo o verifica di conformità, oppure una cessazione subordinata a liberatoria del beneficiario. Prima dell’emissione vanno quindi verificati: decorrenza, scadenza, eventuale proroga, modalità di recesso, condizioni di liberazione e documenti che determinano la cessazione dell’obbligazione del garante.
Come funziona la procedura di rilascio
- Identificazione del contratto e della tipologia di ritenuta applicata.
- Ricostruzione dei SAL e dei certificati di pagamento.
- Determinazione delle somme effettivamente trattenute e ancora da svincolare.
- Verifica della richiesta della stazione appaltante o della clausola contrattuale che ammette la garanzia.
- Controllo di beneficiario, CIG, CUP, lotto e riferimenti del contratto.
- Analisi del testo fideiussorio e delle condizioni di escussione e svincolo.
- Raccolta della documentazione societaria ed economico-finanziaria necessaria in misura proporzionata all’impegno.
- Istruttoria del garante.
- Eventuale emissione solo dopo l’approvazione assuntiva e la definizione del testo.
Quali documenti è utile inviare
La documentazione deve consentire di ricostruire obbligazione, importo, beneficiario, durata e condizioni di svincolo. Non è utile chiedere documenti in modo indiscriminato.
- contratto di appalto e capitolato, almeno nelle parti relative a pagamenti, garanzie e ritenute;
- SAL e certificati di pagamento dai quali risultano le somme trattenute;
- prospetto contabile o attestazione dell’importo complessivo da svincolare;
- richiesta della stazione appaltante o clausola che ammette lo svincolo mediante fideiussione;
- eventuale testo o schema di garanzia predisposto dal beneficiario;
- dati completi del beneficiario, CIG, CUP e lotto, se presenti;
- visura camerale e documento del legale rappresentante;
- bilancio depositato e situazione contabile aggiornata quando necessari per l’istruttoria;
- DURC, collaudo, verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione quando pertinenti alla fase della commessa.
Verifica del testo fideiussorio
Il testo deve essere coerente con la somma liberata e con la ragione per cui la stazione appaltante la manteneva trattenuta. Prima dell’emissione vanno verificati almeno oggetto, importo, beneficiario, durata, escussione e svincolo.
- operatività a prima richiesta o con condizioni documentali specifiche;
- eventuale rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- disciplina dell’art. 1957 c.c., se richiamata o derogata;
- termine entro cui il garante deve eseguire il pagamento dopo l’escussione;
- proroga automatica o rinnovo;
- recesso e sua effettiva compatibilità con la richiesta del beneficiario;
- liberatoria espressa o cessazione automatica al verificarsi di un evento oggettivo;
- coerenza tra causale della garanzia e ritenute effettivamente svincolate.
Errori da evitare
- presentare la fideiussione come diritto automatico dell’impresa;
- confondere la ritenuta dello 0,50% con quella del 10% prevista in sostituzione della garanzia definitiva;
- confondere lo svincolo ritenute con la garanzia sulla rata di saldo;
- calcolare l’importo senza SAL e certificati di pagamento;
- omettere la verifica della clausola contrattuale o dell’accettazione della stazione appaltante;
- indicare un beneficiario non perfettamente coincidente con il contratto;
- emettere con durata o condizioni di svincolo non coordinate con la fase della commessa;
- utilizzare un testo standard quando il beneficiario ha predisposto uno schema specifico;
- non distinguere la fattibilità tecnica dall’approvazione della compagnia.
Domande frequenti
La fideiussione consente sempre di svincolare le ritenute?
No. La possibilità deve risultare dal contratto, dagli atti della commessa o dall’accettazione espressa della stazione appaltante.
La ritenuta dello 0,50% è una cauzione definitiva?
No. È una ritenuta sui pagamenti progressivi prevista dall’art. 11, comma 6, con una funzione diversa dalla garanzia definitiva.
La ritenuta del 10% è la stessa cosa?
No. L’art. 117, comma 4, consente negli appalti di lavori, a determinate condizioni, di sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta del 10% sui SAL.
Come si determina l’importo da garantire?
Sulla base delle somme effettivamente trattenute e che il beneficiario intende liberare, ricostruite mediante SAL, certificati di pagamento e contabilità.
Serve il DURC?
Per lo svincolo ordinario della ritenuta ex art. 11, comma 6, il DURC è espressamente rilevante. Per l’eventuale garanzia anticipata vanno comunque verificate le condizioni poste dalla stazione appaltante.
È la stessa garanzia della rata di saldo?
No. La garanzia sulla rata di saldo ex art. 117, comma 9, è una fattispecie distinta e deve essere trattata separatamente.
Quali documenti servono per iniziare?
Contratto, SAL, certificati di pagamento, importo trattenuto, richiesta dell’ente e testo fideiussorio, se già disponibile.
Quanto dura la garanzia?
La durata dipende dalla richiesta del beneficiario e dalla fase della commessa; deve essere definita prima dell’emissione e collegata a condizioni di svincolo verificabili.
L’emissione è automatica se l’ente accetta la fideiussione?
No. L’accettazione dell’ente riguarda la fattispecie; l’emissione resta subordinata all’istruttoria e all’approvazione del garante.
Per approfondire
Per una prima verifica è possibile trasmettere la documentazione già disponibile. L’analisi iniziale serve a capire se la richiesta è correttamente qualificata, se la stazione appaltante ammette la garanzia e quali elementi devono essere definiti prima dell’eventuale istruttoria assuntiva.
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