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RC Professionale · Area Medica

RC professionale psicoterapeuta

RC professionale psicoterapeuta conforme alla disciplina della responsabilità sanitaria: attività, qualifica di base, massimale, claims made, retroattività, colpa grave e continuità assicurativa.

OggettoRischio professionale assicurato
CondizioniGaranzie, massimale, franchigie e regime temporale
IstruttoriaValutazione assuntiva del rischio
EsitoQuotazione soggetta all'accettazione della compagnia
AttivitàPsicoterapia e attività professionali dichiarate
FormaLibera professione, studio o struttura
TemporalitàClaims made con 10 anni di retroattività minima
MassimaleMinimi D.M. 232/2023 e adeguatezza al rischio

Psicoterapeuta non è una categoria assicurativa isolata

Lo psicoterapeuta può provenire dalla professione di psicologo o di medico. La polizza deve quindi comprendere correttamente la professione di base e l’attività psicoterapeutica effettivamente esercitata, evitando vuoti tra definizione di attività, albo e prestazioni svolte.

Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.

Prima si definisce l’attività reale

Psicoterapia individuale, coppia, famiglia, minori, teleconsulto, consulenza o altre attività vanno dichiarate se pertinenti: non tutte le polizze le trattano nello stesso modo.

Riferimenti principali: Legge 8 marzo 2017 n. 24, artt. 10-11; D.M. 15 dicembre 2023 n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024.
Sanitaria · claims made

Impostazione della copertura

Si ricostruiscono titolo professionale, modalità di esercizio, fatturato, massimale e sinistrosità.

Titolo e attività
Forma di esercizio
Retroattività e massimale
Quotazione e confronto

La qualità della copertura dipende dalla coerenza tra attività dichiarata e attività effettiva. Per lo psicoterapeuta è particolarmente importante evitare definizioni troppo ristrette che coprano solo una parte delle prestazioni professionali.

Punto tecnico essenziale. Se il professionista opera esclusivamente dentro una struttura, va distinto il bisogno di copertura personale per colpa grave dalla RC propria del libero professionista.
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Obbligo assicurativo e forma di esercizio

La legge 24/2017 distingue l’esercente che assume direttamente l’obbligazione verso il paziente dal sanitario che opera all’interno di una struttura. Nel primo caso rileva la RC professionale diretta; per chi opera in struttura resta centrale la copertura personale per colpa grave.

Attività da dichiarare

Vanno indicati titolo di base, specializzazione/abilitazione alla psicoterapia, tipologia di pazienti, eventuale attività con minori, coppie o famiglie, teleconsulto e altre prestazioni professionali effettivamente rese.

Massimale minimo e adeguatezza

Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.

Il minimo normativo non esaurisce la valutazione: esposizione, fatturato, tipologia di pazienti e incarichi possono giustificare massimali superiori.

Retroattività, postuma e claims made

Il D.M. 232/2023 prevede operatività in forma claims made per richieste presentate per la prima volta durante la polizza, riferite a fatti avvenuti nel periodo di efficacia e nei dieci anni antecedenti. In caso di cessazione definitiva dell’attività è prevista postuma di dieci anni, estesa agli eredi.

Estensioni e aspetti da verificare

  • teleconsulto e prestazioni a distanza;
  • attività presso più sedi;
  • collaboratori e sostituti, se presenti;
  • privacy e gestione documentazione clinica, quando previste;
  • tutela legale, se richiesta;
  • perdita documenti e violazioni professionali accessorie, se offerte.

Esclusioni e delimitazioni da leggere

Vanno controllate attività non dichiarate, prestazioni fuori abilitazione, fatti noti, circostanze pregresse, sanzioni e attività non professionali. La copertura deve essere coerente con ciò che il professionista può e realmente fa.

Sinistri e circostanze note

Nelle polizze claims made è essenziale dichiarare richieste risarcitorie e circostanze conosciute secondo il questionario. Un cambio compagnia senza corretta gestione delle circostanze può creare scoperture.

Dati necessari per la quotazione

  • professione di base e albo;
  • abilitazione alla psicoterapia;
  • forma di esercizio;
  • fatturato;
  • massimale richiesto;
  • retroattività precedente;
  • sinistri e circostanze;
  • eventuali estensioni richieste.

Errori da evitare

  • assicurare solo la qualifica di psicologo o medico omettendo la psicoterapia;
  • non distinguere libera professione e attività in struttura;
  • perdere retroattività nel cambio compagnia;
  • omettere circostanze note;
  • scegliere il massimale solo sul minimo legale;
  • non verificare teleconsulto o attività ulteriori.

Domande frequenti

Uno psicoterapeuta deve avere una RC?

Sì, secondo forma di esercizio e disciplina delle professioni sanitarie.

Il massimale minimo è € 1 milione?

Per attività sanitaria non chirurgica il D.M. 232/2023 prevede tale minimo per sinistro, con aggregato annuo almeno triplo.

La polizza deve coprire anche la professione di base?

Deve essere coerente con tutte le attività effettivamente esercitate.

La retroattività minima è dieci anni?

Il D.M. 232/2023 prevede dieci anni nella forma claims made.

Esiste una postuma?

Alla cessazione definitiva è prevista postuma decennale.

Il teleconsulto è automaticamente coperto?

Va verificato nelle condizioni e dichiarato quando svolto.

Chi lavora in struttura ha la stessa polizza del libero professionista?

Non necessariamente: va distinta la RC diretta dalla colpa grave.

Le circostanze note vanno dichiarate?

Sì, secondo questionario e condizioni.

Serve il questionario?

Normalmente sì per una quotazione completa.

Per approfondire

Per una quotazione corretta sono sufficienti titolo professionale, attività svolte, forma di esercizio, fatturato, massimale, retroattività e situazione sinistri.

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