RC professionale farmacista conforme alla responsabilità sanitaria: attività effettive, rapporto con il paziente, massimale, claims made, retroattività, colpa grave e distinzione dai rischi della farmacia.
CondizioniGaranzie, massimale, franchigie e regime temporale
IstruttoriaValutazione assuntiva del rischio
EsitoQuotazione soggetta all'accettazione della compagnia
RischioResponsabilità professionale sanitaria
Da distinguereRCT/RCO, locali, prodotti e rischi aziendali
TemporalitàClaims made con retroattività decennale
MassimaleMinimi D.M. 232/2023 e profilo effettivo
RC del farmacista e polizza della farmacia non sono la stessa cosa
Il farmacista risponde della propria attività professionale; la farmacia come azienda ha inoltre rischi di responsabilità verso terzi, dipendenti, locali e attività commerciale. Una polizza corretta evita sovrapposizioni e soprattutto vuoti tra le due aree.
Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.
Conta ciò che il farmacista fa realmente
Preparazioni galeniche, servizi diagnostici, vaccinazioni e altre prestazioni vanno dichiarati se effettivamente svolti e autorizzati.
Riferimenti principali: Legge 8 marzo 2017 n. 24, artt. 10-11; D.M. 15 dicembre 2023 n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024.
Sanitaria · farmacia
Impostazione della copertura
Si separa la RC personale dai rischi d’impresa e si mappano le prestazioni sanitarie.
Ruolo e attività
Rischi professionali
Massimale e temporalità
Quotazione
La copertura personale del farmacista non dovrebbe essere confusa con la polizza multirischi o RCT/RCO della farmacia. La prima segue la responsabilità professionale dell’esercente sanitario; la seconda protegge l’attività d’impresa per rischi diversi.
Punto tecnico essenziale. Se il farmacista è titolare o socio della farmacia, possono servire entrambe le aree di copertura: professionale personale e rischi aziendali.
Come esercente una professione sanitaria, il farmacista rientra nel quadro della legge 24/2017. La modalità di copertura dipende anche dal fatto che operi come libero professionista, dipendente o all’interno di una struttura organizzata.
Prestazioni da dichiarare
dispensazione e consulenza professionale;
preparazioni galeniche, se svolte;
servizi sanitari consentiti e realmente erogati;
vaccinazioni o test, quando autorizzati e svolti;
attività presso più sedi o sostituzioni;
eventuali incarichi ulteriori pertinenti.
Massimale minimo
Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.
La scelta finale deve considerare volume di attività, servizi offerti e ruolo del professionista.
Claims made, retroattività e postuma
Il D.M. 232/2023 prevede operatività in forma claims made per richieste presentate per la prima volta durante la polizza, riferite a fatti avvenuti nel periodo di efficacia e nei dieci anni antecedenti. In caso di cessazione definitiva dell’attività è prevista postuma di dieci anni, estesa agli eredi.
Rischi della farmacia da assicurare separatamente
RCT/RCO, danni da locali, incendio, furto, cyber, interruzione, merce e responsabilità dell’esercizio non coincidono con la RC professionale personale. Anche il rischio da prodotto può richiedere una valutazione specifica.
Estensioni da verificare
galenica;
vaccinazioni e test;
sostituti e collaboratori, se pertinenti;
tutela legale;
privacy/cyber, se richiesto;
attività temporanee o presso sedi diverse.
Sinistri, circostanze e cambio compagnia
La continuità claims made richiede attenzione a retroattività e circostanze pregresse. Prima di cambiare compagnia va verificato cosa sia già noto e come debba essere denunciato.
Dati necessari
iscrizione all’Ordine;
ruolo: titolare, collaboratore, dipendente o altro;
attività effettive;
fatturato/compensi pertinenti;
massimale e retroattività;
sinistri;
eventuali servizi sanitari aggiuntivi.
Errori da evitare
confondere RC personale e polizza farmacia;
omettere galenica o servizi sanitari svolti;
perdere retroattività;
non dichiarare circostanze note;
scegliere il massimale solo sul minimo;
presumere che la polizza aziendale copra il professionista in ogni situazione.
Domande frequenti
Il farmacista è un professionista sanitario?
Sì.
Il minimo è € 1 milione?
Per attività non chirurgica il D.M. 232/2023 prevede almeno € 1 milione per sinistro e aggregato annuo almeno triplo.
La polizza della farmacia basta?
Non necessariamente: va verificata la RC personale del farmacista.
La galenica va dichiarata?
Sì, se svolta.
Vaccini e test sono automaticamente coperti?
Vanno dichiarati e verificati.
Retroattività?
Dieci anni secondo il D.M. 232/2023.
Postuma?
Dieci anni alla cessazione definitiva.
Serve copertura RCT/RCO?
È un rischio diverso, proprio dell’attività aziendale.