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RC Professionale · Area Medica

RC professionale farmacista

RC professionale farmacista conforme alla responsabilità sanitaria: attività effettive, rapporto con il paziente, massimale, claims made, retroattività, colpa grave e distinzione dai rischi della farmacia.

OggettoRischio professionale assicurato
CondizioniGaranzie, massimale, franchigie e regime temporale
IstruttoriaValutazione assuntiva del rischio
EsitoQuotazione soggetta all'accettazione della compagnia
RischioResponsabilità professionale sanitaria
Da distinguereRCT/RCO, locali, prodotti e rischi aziendali
TemporalitàClaims made con retroattività decennale
MassimaleMinimi D.M. 232/2023 e profilo effettivo

RC del farmacista e polizza della farmacia non sono la stessa cosa

Il farmacista risponde della propria attività professionale; la farmacia come azienda ha inoltre rischi di responsabilità verso terzi, dipendenti, locali e attività commerciale. Una polizza corretta evita sovrapposizioni e soprattutto vuoti tra le due aree.

Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.

Conta ciò che il farmacista fa realmente

Preparazioni galeniche, servizi diagnostici, vaccinazioni e altre prestazioni vanno dichiarati se effettivamente svolti e autorizzati.

Riferimenti principali: Legge 8 marzo 2017 n. 24, artt. 10-11; D.M. 15 dicembre 2023 n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024.
Sanitaria · farmacia

Impostazione della copertura

Si separa la RC personale dai rischi d’impresa e si mappano le prestazioni sanitarie.

Ruolo e attività
Rischi professionali
Massimale e temporalità
Quotazione

La copertura personale del farmacista non dovrebbe essere confusa con la polizza multirischi o RCT/RCO della farmacia. La prima segue la responsabilità professionale dell’esercente sanitario; la seconda protegge l’attività d’impresa per rischi diversi.

Punto tecnico essenziale. Se il farmacista è titolare o socio della farmacia, possono servire entrambe le aree di copertura: professionale personale e rischi aziendali.
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Responsabilità professionale del farmacista

Come esercente una professione sanitaria, il farmacista rientra nel quadro della legge 24/2017. La modalità di copertura dipende anche dal fatto che operi come libero professionista, dipendente o all’interno di una struttura organizzata.

Prestazioni da dichiarare

  • dispensazione e consulenza professionale;
  • preparazioni galeniche, se svolte;
  • servizi sanitari consentiti e realmente erogati;
  • vaccinazioni o test, quando autorizzati e svolti;
  • attività presso più sedi o sostituzioni;
  • eventuali incarichi ulteriori pertinenti.

Massimale minimo

Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.

La scelta finale deve considerare volume di attività, servizi offerti e ruolo del professionista.

Claims made, retroattività e postuma

Il D.M. 232/2023 prevede operatività in forma claims made per richieste presentate per la prima volta durante la polizza, riferite a fatti avvenuti nel periodo di efficacia e nei dieci anni antecedenti. In caso di cessazione definitiva dell’attività è prevista postuma di dieci anni, estesa agli eredi.

Rischi della farmacia da assicurare separatamente

RCT/RCO, danni da locali, incendio, furto, cyber, interruzione, merce e responsabilità dell’esercizio non coincidono con la RC professionale personale. Anche il rischio da prodotto può richiedere una valutazione specifica.

Estensioni da verificare

  • galenica;
  • vaccinazioni e test;
  • sostituti e collaboratori, se pertinenti;
  • tutela legale;
  • privacy/cyber, se richiesto;
  • attività temporanee o presso sedi diverse.

Sinistri, circostanze e cambio compagnia

La continuità claims made richiede attenzione a retroattività e circostanze pregresse. Prima di cambiare compagnia va verificato cosa sia già noto e come debba essere denunciato.

Dati necessari

  • iscrizione all’Ordine;
  • ruolo: titolare, collaboratore, dipendente o altro;
  • attività effettive;
  • fatturato/compensi pertinenti;
  • massimale e retroattività;
  • sinistri;
  • eventuali servizi sanitari aggiuntivi.

Errori da evitare

  • confondere RC personale e polizza farmacia;
  • omettere galenica o servizi sanitari svolti;
  • perdere retroattività;
  • non dichiarare circostanze note;
  • scegliere il massimale solo sul minimo;
  • presumere che la polizza aziendale copra il professionista in ogni situazione.

Domande frequenti

Il farmacista è un professionista sanitario?

Sì.

Il minimo è € 1 milione?

Per attività non chirurgica il D.M. 232/2023 prevede almeno € 1 milione per sinistro e aggregato annuo almeno triplo.

La polizza della farmacia basta?

Non necessariamente: va verificata la RC personale del farmacista.

La galenica va dichiarata?

Sì, se svolta.

Vaccini e test sono automaticamente coperti?

Vanno dichiarati e verificati.

Retroattività?

Dieci anni secondo il D.M. 232/2023.

Postuma?

Dieci anni alla cessazione definitiva.

Serve copertura RCT/RCO?

È un rischio diverso, proprio dell’attività aziendale.

L’emissione è automatica?

No, dipende da questionario e assunzione.

Per approfondire

Per una quotazione servono ruolo professionale, attività sanitarie realmente svolte, fatturato, massimale, retroattività e sinistrosità.

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