CondizioniGaranzie, massimale, franchigie e regime temporale
IstruttoriaValutazione assuntiva del rischio
EsitoQuotazione soggetta all'accettazione della compagnia
AttivitàIgiene e prevenzione orale nel profilo professionale
FormaLibero professionista o collaboratore di struttura
TemporalitàClaims made + 10 anni retroattività
MassimaleMinimo € 1 mln per rischio non chirurgico
La copertura segue il perimetro professionale
L’igienista dentale è una professione sanitaria autonoma. La polizza deve coprire le attività proprie del profilo professionale e le modalità con cui sono svolte, evitando di includere implicitamente prestazioni che appartengono ad altre professioni.
Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.
Studio e professionista hanno responsabilità diverse
La polizza della struttura odontoiatrica può non sostituire integralmente la RC personale dell’igienista, soprattutto se opera come libero professionista.
Riferimenti principali: Legge 8 marzo 2017 n. 24, artt. 10-11; D.M. 15 dicembre 2023 n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024. Profilo professionale dell’igienista dentale e normativa ordinistica applicabile.
Sanitaria · odontoiatria
Impostazione della copertura
Si verificano attività, rapporto con lo studio, massimale e continuità claims made.
Profilo e prestazioni
Forma di collaborazione
Massimale e temporalità
Quotazione
La RC dell’igienista dentale deve essere costruita su attività consentite, setting operativo e forma contrattuale. Una definizione generica può creare problemi quando il professionista opera in più studi o in regime libero-professionale.
Punto tecnico essenziale. La presenza di una polizza dello studio non va considerata automaticamente sostitutiva della copertura personale.
La legge 24/2017 distingue il professionista che assume direttamente l’obbligazione verso il paziente da chi opera all’interno di una struttura. La copertura personale va quindi calibrata sulla forma effettiva di esercizio.
Prestazioni da dichiarare
Vanno descritte le attività proprie dell’igienista dentale, i protocolli di prevenzione, l’eventuale attività presso più studi e ogni prestazione ulteriore effettivamente svolta e consentita dal profilo professionale.
Massimale minimo
Per l’esercente la professione sanitaria che non svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, il D.M. 232/2023 prevede un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo.
La scelta del massimale può essere aumentata in funzione del volume di attività e degli incarichi.
Claims made, retroattività e postuma
Il D.M. 232/2023 prevede operatività in forma claims made per richieste presentate per la prima volta durante la polizza, riferite a fatti avvenuti nel periodo di efficacia e nei dieci anni antecedenti. In caso di cessazione definitiva dell’attività è prevista postuma di dieci anni, estesa agli eredi.
Rapporto con studio odontoiatrico o struttura
È necessario capire se l’igienista è dipendente, collaboratore o libero professionista e se la struttura ha una propria copertura. Eventuali clausole di rivalsa o richieste contrattuali dello studio vanno analizzate.
Estensioni da valutare
attività presso più sedi;
collaboratori, se presenti;
tutela legale;
privacy e documentazione sanitaria;
teleconsulto o attività didattica, se pertinenti.
Sinistri e circostanze note
Prima del cambio compagnia vanno dichiarati sinistri e circostanze secondo il questionario e preservata la continuità temporale della copertura.
Dati necessari
iscrizione all’Ordine;
attività svolte;
forma di collaborazione;
numero di sedi;
fatturato;
massimale e retroattività;
sinistri e circostanze.
Errori da evitare
presumere che la polizza dello studio copra tutto;
dichiarare attività troppo generica;
includere prestazioni fuori profilo;
perdere retroattività;
non dichiarare più sedi;
scegliere il massimale senza valutare l’esposizione reale.
Domande frequenti
Il minimo è € 1 milione?
Per attività sanitaria non chirurgica il D.M. 232/2023 prevede almeno € 1 milione per sinistro.
La polizza dello studio basta?
Non necessariamente.
Retroattività?
Dieci anni.
Postuma?
Dieci anni alla cessazione definitiva.
Più studi vanno dichiarati?
Sì.
Serve la copertura per colpa grave?
Dipende dalla forma di esercizio e dal rapporto con la struttura.
Le attività devono essere elencate?
È opportuno che siano coerenti con il profilo professionale e il questionario.